La notizia di reato (detta anche “alla latina” notitia criminis) è quell’elemento d’informazione attraverso il quale il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria vengono a conoscenza del fatto che è stato commesso un reato … essa rappresenta cioè il presupposto dell’attività di indagine! L’articolo 330 del codice di procedura penale stabilisce al riguardo che il “pubblico Ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse […]” da privati cittadini o da persone obbligate a farlo (per approfondire le diverse ipotesi di “segnalazione” leggi qui!) [1], come i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio (per approfondire leggi qui!).

In ossequio al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale previsto all’articolo 112 della Costituzione [2], possiamo dire a grandi linee che il Pubblico Ministero, una volta ricevuta la notizia di reato la iscrive (obbligatoriamente) in un apposito registro che si chiama registro delle notizie di reato [3], dove viene indicato il tipo di reato, il nominativo della persona cui questo è attribuito eccetera (N.B. se avete il dubbio di essere sotto indagine, sappiate che potete chiedere informazioni in merito direttamente in Procura – per approfondire leggi qui!). Ebbene, dal momento in cui avviene tale iscrizione si aprono le indagini preliminari e iniziano quindi a decorrere i relativi termini. Sappiate che i registri delle notizie di reato sono più di uno. Infatti, se la notizia di reato:

  • è a carico di persona nota, questa verrà iscritta nel “registro delle notizie di reato a carico di persone note” (modello 21);
  • è a carico di persona non nota, verrà invece iscritta nel “registro delle notizie di reato a carico di persone ignote” (modello 44);
  • rientra nella competenza del Giudice di pace, l’iscrizione verrà fatta nel “registro delle notizie di reato per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace” (modello 21 bis);
  • proviene da una denuncia anonima, la notizia di reato verrà infine iscritta nel “registro delle notizie anonime di reato” (modello 46),

e così via …

Un’ultimissima cosa prima di concludere: il Pubblico Ministero prende nota anche delle informazioni e delle segnalazioni che gli arrivano anche se non hanno, a suo parere, una immediata rilevanza penale, iscrivendoli nello specifico “registro degli atti che non costituiscono una notizia reato” (modello 45).

TCGC

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[1]: art. 331 c.p.p. – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio:“1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”.

[2]: art. 112 della Costituzione: “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”.

[3]: art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato:“1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo”.