Cos’è la licenza straordinaria? Beh, iniziamo subito col dire che la licenza straordinaria:

  • serve per garantire al militare la possibilità di assentarsi dal servizio al verificarsi di particolari situazioni disciplinate dal “Codice dell’ordinamento militare”, dal “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare(per approfondire leggi qui!) ovvero da specifiche norme di legge (che di solito ne regolamentano anche i limiti massimi di fruizione annuale);
  • è normalmente [1] subordinata alle esigenze di servizio;
  • viene concessa a prescindere dal fatto che sia stata fruita tutta la licenza ordinaria spettante (per approfondire leggi qui!);
  • è calendariale (cioè, a differenza della licenza ordinaria vengono conteggiati anche i giorni non lavorativi [2]).

Preciso subito che il periodo di licenza straordinaria non concorre alla maturazione dei periodi minimi per la formazione della scheda valutativa (180 gg.) o del rapporto informativo (60 gg.). Per questo viene riportato nello statino dei periodi non computabili (Modello “E”).

I diversi tipi di licenza straordinaria possono essere o meno soggetti al limite massimo di 45 giorni annui [3] (da considerarsi come “anno solare” cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre).

1. LICENZA STRAORDINARIA COMPRESA NEL TETTO MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI

Sono comprese nel tetto annuo di 45 giorni le licenze straordinarie per gravi motivi, per infermità, per convalescenza, per matrimonio, per esami militari, per esami di stato o di abilitazione all’esercizio della professione, per aggiornamento scientifico (solo per gli Ufficiali medici), per congedo parentale (solo per i 45 giorni che sono retribuiti per intero), per cure termali eccetera. Come abbiamo detto tali licenze non possono superare i 45 giorni annui e ciò significa il Comando militare di appartenenza non può concedere licenze straordinarie oltre il 45° giorno già fruito nell’anno ovvero che, cumulate a quelle già fruite, siano tali da superare tale tetto di 45 giorni annui. Detto altrimenti, se mi sposo e ottengo i 15 giorni di licenza matrimoniale previsti, poi non posso ottenere nello stesso anno solare tutti i 45 giorni di licenza straordinaria per congedo parentale spettanti (in astratto) perché, in tal caso, sforerei il tetto massimo dei 45 giorni previsti (la somma di 15+45 è difatti 60!) … mi dovrò quindi accontentare al massimo di 30 giorni di licenza per congedo parentale, di più non è proprio possibile fare!

Un discorso a parte merita l’assenza per malattia (per approfondire leggi qui!). Dovete infatti sapere che quando siete malati venite posti in licenza straordinaria di convalescenza (se la malattia è certificata dal competente organo sanitario militare) o per infermità (se la malattia è certificata dal vostro medico curante) per i primi 45 giorni, anche frazionati nel corso dell’anno solare. Dal 46° giorno di assenza in poi sarete quindi posti d’ufficio in aspettativa per infermità. Ebbene, ricordatevi che:

2. LICENZA STRAORDINARIA NON COMPRESA NEL TETTO MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI

Non sono comprese nel tetto annuo di 45 giorni le licenze straordinarie per trasferimento, per protezione sanitaria da radiazioni ionizzanti, per campagna elettorale, per la frequenza di corsi per dottorato di ricerca o scuole di specializzazione (quest’ultima solo per gli Ufficiali medici), per donazione di organi, per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali, per assistenza a persona con handicap eccetera. Ciò significa che tali licenze possono superare, anche sommate tra loro [4], il limite massimo di 45 giorni annui!

Quanto precede a livello generale … mi raccomando, informatevi presso il vostro Comando militare di appartenenza perché sono convinto che troverete tutte le informazioni di dettaglio che vi servono! Mi rivolgo ora ai più giovani e in particolare ai volontari in ferma prefissata … non dimenticate che il vostro stato giuridico è complesso e, non di rado, varia al variare del tipo di reclutamento. Informatevi quindi molto bene sulle durate massime dei periodi di assenza dal servizio previsti il vostro status perché spesso sono differenti da quelle previste per il personale in servizio permanente e, quando superate, possono portare al proscioglimento. Siate quindi molto cauti e andate all’Ufficio personale del vostro Comando prima di commettere errori che potrebbero costarvi molto molto caro!

Tanto detto, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: ma non sempre: la licenza straordinaria per imminente periodo di vita o morte di congiunti, ad esempio, non è differibile per esigenze di servizio.

[2]: se chiedo ad esempio 15 giorni di licenza matrimoniale a decorrere dal 1 febbraio, questa scadrà il successivo 15 febbraio perché vengono conteggiati anche i giorni non lavorativi (cioè sabato e domenica in caso di orario di lavoro settimanale organizzato su 5 giorni). Detto altrimenti si contano tutti i giorni … tutti i giorni del calendario, da qui il termine “calendariale”.

[3]: superato tale limite si viene posti d’ufficio in aspettativa per ogni giorno eccedente il 45°, ovvero sia dal 46° giorno in poi.

[4]: questo accade perché tali licenze non vengono computate nel tetto massimo dei 45 giorni annui. Ciò significa che nello stesso anno solare posso fruire di 15 giorni di licenza matrimoniale (che è compresa nel tetto massimo di 45 giorni annui) e, ad esempio, di 60 giorni di licenza straordinaria per soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali (che invece non è compresa nel tetto massimo di 45 giorni annui).