L’articolo 36, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che il “lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. In tale contesto, i provvedimenti di concertazione hanno quindi stabilito che il personale militare “ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità [1]”. Per non appesantire troppo il discorso, mi limiterò a offrirvi spunti di approfondimento esclusivamente sulla licenza ordinaria maturata in Patria … in questo post non troverete quindi alcun riferimento ad altre tipologie di licenza (per approfondire la licenza straordinaria leggi qui!), anche quando maturate all’estero (sia in Teatro Operativo che presso Rappresentanze Diplomatiche, Comandi internazionali eccetera) e, soprattutto, all’annoso problema della “monetizzazione” della licenza ordinaria non fruita.

Tanto premesso, sappiate che i giorni di licenza spettanti al personale militare sono [2]:

a) in caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni:

  • 26 giorni lavorativi annui (per il personale fino a 3 anni di servizio);
  • 28 giorni lavorativi annui (per il personale da 3 a 15 anni di servizio);
  • 32 giorni lavorativi annui (per il personale da 15 a 25 anni di servizio);
  • 39 giorni lavorativi annui (per il personale con oltre 25 anni di servizio).

b) in caso di orario di lavoro articolato su 6 giorni:

  • 30 giorni lavorativi annui (per il personale fino a 3 anni di servizio);
  • 32 giorni lavorativi annui (per il personale da 3 a 15 anni di servizio);
  • 37 giorni lavorativi annui (per il personale da 15 a 25 anni di servizio);
  • 45 giorni lavorativi annui (per il personale con oltre 25 anni di servizio).

Preso nota? Bene! Non c’è molto altro da aggiungere … prima di finire provo comunque a chiarirvi alcuni dubbi ricorrenti sulla licenza ordinaria … supponiamo che:

  • avete comprato un pacchetto turistico ma vi è stata revocata la licenza ordinaria per motivi di servizio… cosa accade? “Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno [3]”;
  • non avete lavorato un anno completo … cioè tutti e 12 i mesi, perché magari siete stati immessi in servizio dopo il 1 gennaio o siete cessati dal servizio prima del 31 dicembre … a quanti giorni di licenza avete diritto? Come funziona in questo caso? Beh, funziona grossomodo così: i giorni di licenza spettano in proporzione al servizio prestato … quindi un dodicesimo di licenza annuale ogni mese di servizio e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come un mese completo;
  • non siete riusciti a fruire di tutta la licenza nell’anno di spettanza … quanto tempo vi rimane per usufruirne?Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza [4]”.

Tutto qui … non mi resta quindi che augurarvi una buona licenza!

TCGC

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[1]: articolo 12 del D.P.R. n. 394 del 1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e articolo 47 del D.P.R. n. 395 del 1995 (per Carabinieri e Guardia di Finanza).

[2]: articolo 12 del D.P.R. n. 394 del 1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e articolo 47 del D.P.R. n. 395 del 1995 (per Carabinieri e Guardia di Finanza).

[3]: articolo 12 del D.P.R. n. 40 del 2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e articolo 26 del D.P.R. n. 39 del 2018 (per Carabinieri e Guardia di Finanza).

[4]: articolo 12 del D.P.R. n. 40 del 2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e articolo 26 del D.P.R. n. 39 del 2018 (per Carabinieri e Guardia di Finanza).