Il codice di procedura penale stabilisce che “prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che […] salvo quanto disposto dall’articolo 66 comma 1 [1], ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso” (articolo 64 c.p.p.). Ciò significa sostanzialmente che la persona sottoposta alle indagini, durante l’interrogatorio, non è obbligata a rispondere alle domande che gli vengono rivolte … può insomma legittimamente rimanere in silenzio. Ovviamente, si devono dare tutte le informazioni necessarie alla propria completa identificazione (cioè le proprie generalità eccetera), ma per il resto può serenamente tacere!

A questo punto vi starete probabilmente chiedendo come mai? Per quale ragione si accorda un “privilegio” del genere a chi è accusato di un reato … magari anche grave? Ebbene, dovete sapere che in uno stato di diritto (com’è il nostro) la “facoltà di non rispondere” trova la propria ragion d’essere principalmente nell’esigenza di evitare che un indagato, a prescindere dal reato di cui è accusato, sia obbligato a rispondere sempre e comunque al Pubblico Ministero/Polizia Giudiziaria. Se così fosse, si correrebbe infatti il serio rischio di poter essere fraintesi … “compromettendo” la propria posizione processuale con una dichiarazione che viene messa a verbale e che, conseguentemente, non è poi più possibile rettificare! Il nostro ordinamento giuridico cerca di evitare situazioni del genere partendo dal presupposto che tutti hanno diritto a un “giusto” processo … cosa che, per quanto ci interessa, significa sostanzialmente poter giocare “ad armi pari” quando ci si difende da un’accusa! Credo che a questo punto vi appaia più chiaro come la “facoltà di non rispondere” svolga la fondamentale funzione di riequilibrare i rapporti di forza che, altrimenti, risulterebbero troppo sbilanciati a favore della pubblica accusa, Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria che sia.

Tanto premesso, nel caso foste interrogati dovete sempre avvalervi della “facoltà di non rispondere” e rimanere quindi in silenzio? Ovviamente no! Bisogna sempre agevolare il lavoro del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria … è infatti nel vostro interesse fare in modo che si faccia (velocemente) chiarezza sui fatti e sugli eventi che vi riguardano! Ciò nonostante, molto spesso l’interrogatorio avviene in una fase delle indagini durante la quale la Procura gioca sostanzialmente a “carte coperte” e può quindi accadere (e spesso accade!) di non avere la minima idea di quale sia l’oggetto dell’indagine che ci riguarda. Beh, in linea di principio, in tal caso è consigliabile avvalersi della “facoltà di non rispondere”, attendere la chiusura delle indagini preliminari (momento in cui si inizia cioè a giocare a “carte scoperte” – per approfondire leggi qui!) tenendo ben presente che, una volta che il vostro Avvocato di fiducia avrà finalmente accesso a tutta la documentazione e agli atti che vi riguardano, potrete entro 20 giorni “presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio” (art. 415 bis del codice di procedura penale) … fermo restando che se chiedete di “essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi”!

Un doveroso chiarimento prima di concludere: quanto detto vale solo per la persona sottoposta alle indagini, cioè per l’indagato. Il testimone, ad esempio, non può esercitare alcuna “facoltà di non rispondere” … anzi, ha al contrario il preciso obbligo di rispondere a tutte le domande che gli vengono fatte dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria, non dimenticatelo!

Considerate quanto abbiamo appena detto una chiacchierata tra amici, le cose sono infatti molto più complicate di come può apparire ed è quantomai necessario farsi sempre “guidare” da un professionista del settore perché camminate su un terreno minato! Vi consiglio pertanto di affidarvi al vostro Avvocato di fiducia, soprattutto se magari siete in stato di fermo o, peggio, in custodia cautelare … sarà lui ad individuare la strategia processuale più adatta al vostro caso: ad ognuno il proprio mestiere! Vi lascio con un vecchio detto che fa più o meno così: “… se pensate che rivolgersi a un Avvocato serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!” … pensateci sopra!

Ad maiora!

TCGC

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[1]: art. 66, comma 1, c.p.p.:“nel primo atto cui è presente l’imputato, l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false […]”.