L’articolo 2 della Costituzione, inserito tra i “principi fondamentali” del nostro ordinamento costituzionale (artt. 1-12 della Costituzione), richiede al cittadino “l’adempimento di inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale”, doveri imposti per salvaguardare quei valori supremi sui cui si regge tutto il sistema e tra i quali spicca, per quanto di interesse, quello di difendere la Patria.
In tale specifico contesto, il primo comma del successivo articolo 52 [1], statuendo che “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”, rappresenta il più alto punto di equilibrio nei rapporti Stato/cittadino, in considerazione delle profonde implicazioni etiche e morali di cui è portatore. Tale circostanza è resa ancor più evidente dal fatto che il costituente ha:
- scelto di utilizzare il termine “Patria”, in luogo di termini più “freddi” e asettici quali Stato, Repubblica, Paese o, più semplicemente, Italia anche per superare la dimensione statica e materiale del concetto, in modo da abbracciare la totalità del patrimonio nazionale (comprensivo quindi anche del patrimonio culturale e storico) nonché quei valori e diritti fondamentali che la Costituzione stessa riconosce come, ad esempio, la libertà, l’uguaglianza, lo spirito democratico eccetera;
- differenziato tale dovere di difesa dagli altri ordinari doveri (giuridici) che vengono posti a carico di ogni individuo (ad esempio, il dovere di concorrere alle spese pubbliche, il dovere dei genitori di educare, istruire ed educare i figli, eccetera), arrivando addirittura a definirlo “sacro”,
proprio per farne risaltare i caratteri etici, politici e metagiuridici che ne permeano in profondità l’essenza, riempiendolo di quell’emozione, di quell’affetto e di quelle suggestioni che raramente si incontrano in una norma giuridica, anche se di livello costituzionale.
Tradizionalmente, il comune sentire ha individuato nel servizio militare obbligatorio di leva il mezzo privilegiato per difendere la Patria; anzi, è innegabile che il servizio di leva sia arrivato negli anni addirittura ad identificarsi con il concetto di difesa stesso. Il consolidamento di tale concezione “statica” della difesa è stata favorita anche dalla struttura logica dell’articolo 52 della Costituzione: questo, infatti, dedicando al servizio militare il secondo comma [2], ne ha formalmente accentuato il nesso di conseguenzialità con il primo comma, riassunta dalla la nota equazione: difesa della Patria = servizio militare.
Successivamente, però, il concetto difesa della Patria – anche grazie al graduale aumento della sensibilità per fenomeni sociali quali quello dell’“obiezione di coscienza” – ha progressivamente assunto contorni maggiormente “dinamici”, garantendo al cittadino di poter attuare il “sacro” dovere anche attraverso il servizio civile sostitutivo, ovvero attraverso una prestazione differente da quella tradizionale “in armi”.
L’evoluzione dello strumento militare ha poi portato all’emanazione del D. Lgs. 215 del 2001 (confluito poi nel D. Lgs. n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” [3] – COM) che ha regolato, nell’ottica di professionalizzare le Forze Armate, la progressiva sostituzione del servizio militare obbligatorio di leva con il servizio volontario. Ciò nonostante, il servizio militare di leva tradizionale non è stato abrogato ma solo sospeso, con esplicite ipotesi di ripristino in caso di:
- deliberazione dello “stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione”;
- “grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze Armate”.
TCGC
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[1]: inserito nel Titolo IV della parte prima della Repubblica titolata “Diritti e Doveri dei cittadini”. Per dovere di completezza, si evidenzia inoltre che la Costituzione ascrive la materia della difesa – e delle Forze Armate – alla potestà legislativa esclusiva del parlamento (articolo 117, comma 2, let. d della Costituzione).
[2]: articolo 52, secondo comma, della Costituzione:“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge”.
[3]: articolo 1929 del Codice dell’ordinamento militare.