Un collega mi scrive per sapere cosa sia esattamente la Dichiarazione di Lesione Traumatica del medico militare (la cosiddetta DLT) e, soprattutto, in che rapporto stia con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (per approfondire leggi qui!).

Iniziamo subito con lo sfatare un mito ricorrente: se vi è stata rilasciata una DLT non significa che vi sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio! Cerco di spiegarmi meglio … pensate alla DLT e alla causa di servizio come a due binari del treno … è vero, vanno verso la stessa direzione ma non si incontrano mai. Ciò significa che anche se normalmente le due cose vanno di pari passo, al militare può essere rilasciata una DLT senza che poi gli venga riconosciuta la causa di servizio (e viceversa).

Tanto premesso, vediamo rapidamente di rispondere alle seguenti domande:

COS’È E COME È FATTA UNA DICHIARAZIONE DI LESIONE TRAUMATICA?

La DLT è una certificazione medica tipicamente militare che redige il medico militare che abbia visitato o soccorso un militare (a dire il vero alcuni sostengono che possa essere rilasciata anche a un civile, perché no?) che abbia subito una lesione traumatica e che viene sottoscritta dal medico militare, dall’infortunato e, se presenti, da uno o più testimoni. In tale certificazione il medico militare:

  • verbalizza le modalità in cui si è verificato l’infortunio, nonché le relative circostanze di tempo e luogo, per come sono gli state rappresentate dall’infortunato (e/o dal/dai testimone/i presenti all’accaduto);
  • effettua un esame obiettivo della lesione traumatica;
  • emette una diagnosi, una prognosi e, qualora necessario, prescrive una terapia,

pronunciandosi anche sulla verosimiglianza o meno della lesione rilevata con le circostanze di tempo, modo e luogo rappresentate dall’infortunato (e/o dal/dai testimone/i).

A COSA SERVE UNA DICHIARAZIONE DI LESIONE TRAUMATICA?

La funzione principale della DLT è quella di “fotografare” gli eventi verificatisi in modo da facilitare la ricostruzione di un determinato accadimento infortunistico ai fini dell’adozione dei provvedimenti più opportuni [1] sia a tutela dell’infortunato che dell’Amministrazione della Difesa. Tale “fotografia” degli eventi permette infatti al Comandante militare responsabile, tra l’altro, di:

  • implementare, in qualità di Datore di Lavoro, gli accorgimenti necessari a scongiurare il rischio che tali eventi infortunistici si ripetano, aumentando la sicurezza sui luoghi di lavoro, modificando il Documento di Valutazione dei Rischi (il cosiddetto DVR) eccetera;
  • esercitare, qualora ricorrano i presupposti, le proprie prerogative in materia di Polizia Giudiziaria Militare (per approfondire leggi qui!);
  • poter adeguatamente redigere i rapporti informativi necessari al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dello status di vittima del dovere (e soggetti equiparati) eccetera;
  • adottare specifici provvedimenti amministrativi come, ad esempio la concessione della licenza di convalescenza all’infortunato, l’invio di quest’ultimo a visita dal medico competente per valutare il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica eccetera.

Ritenendo di aver sufficientemente chiarito i punti fondamentali della questione, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1] e questo anche a posteriori come, ad esempio, al fine del riconoscimento della causa di servizio (per approfondire leggi qui!) quando non vi sia stato ricovero in ospedale oppure quando la domanda di riconoscimento venga presentata molto tempo dopo l’infortunio.