La culpa in vigilando è quella responsabilità tipica dei dirigenti [1] per omessa [2], tardiva, insufficiente, inadeguata o carente vigilanza/controllo [3] sul lavoro o sulla condotta tenuta dei propri dipendenti. Stiamo sempre parlando di danno erariale (per approfondire leggi qui!) e, quindi, anche in questo caso il dirigente risponderà solo titolo di dolo o colpa grave (per approfondire leggi qui!): ciò significa, nella pratica, che il dirigente deve comunque sempre essere materialmente in grado di poter riconoscere il comportamento illecito del proprio dipendente … non stiamo cioè parlando di responsabilità oggettiva! Nel caso in cui si sommino poi il danno erariale del dipendente e la culpa in vigilando del dirigente, quest’ultimo beneficerà del cosiddetto “beneficio di escussione” e ciò significa che la Pubblica amministrazione danneggiata dovrà preventivamente rifarsi sul dipendente che ha causato il danno (il danneggiante principale insomma) e, solo se questi non riesca poi a risarcire integralmente il danno causato, sul dirigente per la parte rimanente.

TCGC

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[1]: in passato, quanto meno fino alla legge anticorruzione n. 190 del 2012, anche ai vertici politici, ivi inclusi i Ministri, rispondevano per culpa in vigilando al pari di ogni dirigente.

[2]: l’omissione, come nel diritto penale, consiste nel fatto di non attivarsi per fare quello che si ha il dovere (giuridico) di fare (con parole diverse, il secondo comma dell’articolo 40 del codice penale stabilisce infatti proprio questo).

[3]: sebbene sia evidente come ogni dirigente debba vigilare sui propri sottoposti, soprattutto in strutture con una rigida gerarchia come sono le organizzazioni militari, la normativa alla base di tale obbligo del dirigente è il D.Lgs. n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che:

  • all’articolo 16, comma 1 lettera e., stabilisce che i dirigenti di uffici dirigenziali generali “dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia”;
  • all’articolo 17, comma 1 lettera d., stabilisce che i dirigenti “dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia”.