La consegna di rigore è la sanzione disciplinare di corpo più “grave” che può essere inflitta:

  • esclusivamente dal Comandante di corpo da cui dipende il militare incolpato;
  • ai sensi dell’articolo 1362 del Codice dell’ordinamento militare, solo [1]per le infrazioni specificamente indicate nell’articolo 751” (leggi qui) del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del presidente della repubblica n. 90 del 2010 – cosiddetto TUOM).

Il procedimento per l’irrogazione della consegna di rigore è rigidamente disciplinato dal Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010 – cosiddetto COM). Conseguentemente, mi limiterò a “riorganizzare” la struttura del codice per renderla più semplice. Fermo restando che si applicano a tale specifica sanzione disciplinare di corpo i principi generali del diritto disciplinare militare (argomento cui ho dedicato uno specifico postleggi qui), la consegna di rigore presenta alcune peculiarità che la differenziano dalle altre sanzioni di corpo, ovvero il richiamo, il rimprovero e la consegna (anch’esse oggetto di un postleggi qui). Iniziamo col dire che la contestazione degli addebiti prevede, rispetto a quella prevista per le altre sanzioni disciplinari di corpo, una serie di comunicazioni aggiuntive da effettuare al militare incolpato, ovvero quella che afferisce:

  • al diritto a nominare un difensore di fiducia, con l’avvertimento che, in caso di mancata nomina, ne verrà nominato uno d’ufficio (articolo 1370, secondo comma, del codice dell’ordinamento militare) [2]. Tale difensore, che può essere solo un militare in servizio anche se appartenente ad un altro Ente/Forza Armata (non potete quindi farvi difendere dal vostro Avvocato!), deve possedere delle caratteristiche ben precise e, una volta nominato, soggiace a diritti e obblighi predeterminati. Egli, infatti, ai sensi del terzo comma del citato articolo 1370 del Codice dell’ordinamento militare:a) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione [di disciplina]; b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 1380, comma 3 [3]; c) è vincolato al segreto d’ufficio e non deve accettare alcun compenso per l’attività svolta; d) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all’espletamento del mandato; e) non può essere punito per fatti che rientrano nell’espletamento del mandato; f) è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l’incolpato non si presenta alla seduta, ne’ fa constare di essere legittimamente impedito”.
  • alla composizione della commissione di disciplina che il Comandante di corpo procedente dovrà obbligatoriamente sentire prima di procedere all’eventuale irrogazione della sanzione (ricordiamo che il relativo parere non sarà comunque vincolante per il Comandante), con l’indicazione dei nominativi dei relativi componenti. Tale commissione, di cui non possono far parte né il superiore che ha rilevato la mancanza né, tantomeno, il militare offeso o danneggiato, ai sensi dell’articolo 1400, secondo comma, del codice dell’ordinamento militare:“a) è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza; b) è nominata dal comandante di corpo; c) è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado”.

Inoltre, evidenti sono differenze rispetto al modello base previsto per l’irrogazione delle altre sanzioni disciplinari di corpo che si incontrano nello svolgimento del procedimento (il cosiddetto “processino” – per approfondire leggi qui). Infatti che, sulla base di quanto dettagliatamente previsto all’articolo 1399 del Codice dell’ordinamento militare, tale procedimento si deve svolgere come segue:“a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; b) esposizione da parte dell’incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; d) intervento del militare difensore”.

Il Comandante, quindi, una volta “congedati gli eventuali testimoni, l’incolpato e il difensore, sentita la commissione [di disciplina], la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza” che, ricordiamo, non è vincolante né in termini di qualità della sanzione da irrogare (consegna di rigore o, eventualmente, altra sanzione di corpo meno grave … perché no?) né, tantomeno, in termini di quantità della sanzione stessa (ovvero numero di giorni di consegna di rigore da infliggere). Ai sensi dell’articolo 751, secondo comma, del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, il Comandante di corpo sarà invece vincolato a tenere conto, “nell’irrogazione della consegna di rigore, della gravità del fatto, della recidività, delle circostanze in cui è stata commessa l’infrazione e del danno che ne è derivato al servizio e all’Amministrazione”. Terminati tutti gli adempimenti, “il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore” (articolo 1399, nono comma, del codice dell’ordinamento militare).

Prima di concludere, un piccolo accenno alla possibilità prevista, solo per la consegna di rigore, di differire il procedimento disciplinare per legittimo impedimento. Ebbene, il comma 5 dell’articolo 1370 del codice dell’ordinamento militare prevede infatti che: “il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute: a. l’impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare; b. l’autorità disciplinare può recarsi presso l’inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento”.

TCGC

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[1]: infatti, ai sensi dell’articolo 1362, settimo comma, del codice dell’ordinamento militare, “con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell’articolo 260 c.p.m.p. [codice penale militare di pace]; b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare”.

[2]: articolo 1370, secondo comma, del codice dell’ordinamento militare: “Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d’ufficio. Il difensore designato d’ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l’ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi”.

[3]: “a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica; b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri; c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica; d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali; e) i militari frequentatori dei corsi presso gli istituti militari; f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso; g) l’offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell’offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso; h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorché’ ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti; i) l’ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all’avanzamento e alla disciplina del personale; l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi; m) l’ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato” (articolo 1380, terzo comma, del codice dell’ordinamento militare).