La competenza territoriale di Tribunali e Procure Militari viene essenzialmente disciplinata dal Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM). L’articolo 55 del COM, titolato proprio “Circoscrizioni territoriali”, stabilisce infatti che:“1. I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli. 2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia- Romagna. 3. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna. 4. Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia”.

Naturalmente, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 8 del codice di procedura penale [1], tale competenza territoriale viene individuata sulla base del luogo dove è stato commesso il reato … mi spiego meglio: se la mia Unità ha sede nel nord Italia, ad esempio in Piemonte, ma io commetto un reato militare durante un campo addestrativo, ad esempio in Sardegna, la Procura Militare chiamata ad indagare sarà quella di Roma (nella cui area di competenza territoriale ricade la regione Sardegna) e non quella di Verona (anche se normalmente competente per i reati militari commessi presso la sede stanziale della mia Unità di appartenenza). La stessa cosa avverrà ovviamente per il Tribunale Militare: verrò cioè giudicato dal Tribunale Militare di Roma (e non da quello di Verona!).

Un’ultima cosa prima di concludere … e se il reato viene commesso all’estero, ad esempio in missione? Chi sarà competente? Nulla di complicato: come al solito è tutto scritto, basta solo sapere dove! Infatti, sia l’articolo 19 della legge n. 145 del 2016 che l’articolo 273, primo comma, del codice penale militare di pace (CPMP) prevedono in tal caso che la competenza sia del Tribunale Militare di Roma. La cosa non vale però per i reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, perchè in tal caso è competente il “Tribunale militare del luogo di stanza dell’unità militare alla quale appartiene l’imputato” (art. 273, secondo comma, del CPMP).

Ovviamente le cose sono ben più complicate ma, in considerazione del taglio “pratico” che abbiamo deciso di dare ai post di avvocatomilitare.com, penso per il momento di non dover aggiungere altro … ad maiora!

TCGC

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[1]: articolo 8 del codice di procedura penale:“1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. 2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione. 3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. 4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto”.