Come sappiamo il Comandante di corpo è, ai sensi dell’articolo 301 del codice penale militare di pace (CPMP), Ufficiale di Polizia Giudiziaria Militare (con competenza, cioè, per i soli reati militari – per approfondire leggi qui!) … detto altrimenti è lui il primo soggetto che, al verificarsi di un reato militare, deve tra l’altro “prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale” (articolo 55 del codice penale). Ciò nonostante, tale competenza si “allarga” ai reati in materia di stupefacenti (che come sapete sono reati comuni e non militari!) quando commessi da militari in luogo militare. L’articolo 1499 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) prevede infatti che “le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [il Testo Unico sugli stupefacenti per intenderci!], commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore a ufficiale superiore”.
TCGC
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