Domanda ricorrente che merita secondo me un doveroso chiarimento: a quale età si deve lasciare il servizio per limiti di età? Ebbene, sappiate che la generalità del personale militare – a prescindere dal sesso – cessa attualmente dal servizio permanente al compimento del 60° anno di età (articoli 924 e 1840 e del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”, cosiddetto COM).
Tanto premesso, sappiate però che sono previsti diversi limiti di età per gli Ufficiali dirigenti:
- dell’Esercito – articolo 925 [1] del COM;
- della Marina Militare (articolo 926 [2] del COM);
- dell’Aeronautica Militare (articolo 927 [3] del COM);
- dell’Arma dei Carabinieri (articolo 928 [4] del COM);
- della Guardia di Finanza (Allegato 5 [5] al Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 69).
Penso che, dopo aver dato una letta alle note che vi ho postato alla fine, non ci sia altro da aggiungere … ad maiora!
TCGC
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[1]: art. 925 del COM – Speciali limiti di età per gli ufficiali dell’Esercito Italiano:“1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell’Arma dei trasporti e dei materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
b) 63 anni: generale di corpo d’armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali”.
[2]: art. 926 del COM -Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina Militare:“1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali”.
[3]: art. 927 del COM – Speciali limiti di età per gli ufficiali dell’Aeronautica Militare:“1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: generale di squadra e generale di divisione del ruolo normale delle armi; generale ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; generale ispettore capo e generale ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
b) 63 anni: generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale; generale di brigata del ruolo normale delle armi; generale ispettore del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato;
c) 61 anni: generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale; colonnello del ruolo normale delle armi; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali”.
[4]: art. 928 del COM – Speciali limiti di età per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri:“1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) generale di corpo d’armata: 65 anni;
b) generale di divisione: 65 anni;
c) generale di brigata: 63 anni;
d) colonnello del ruolo forestale e del ruolo tecnico: 61 anni”.
[5]: della Guardia di Finanza – Allegato 5 al Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 69, titolato “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, che prevede sostanzialmente:
- 65 anni per i Generali di Corpo d’Armata e di Divisione;
- 63 anni per i Generali di Brigata;
- 60 anni per i Colonnelli del ruolo normale e 61 anni per i Colonnelli del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.