I criteri medico-legali di classificazione delle infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio sono contenuti nel D.P.R. n. 461 del 2001 che, all’articolo 2, comma 7, prevede sostanzialmente che si applichino la Tabella A o la Tabella B annesse al D.P.R. n. 834 del 1981.

La Tabella A è suddivisa in 8 categorie che si riferiscono a lesioni o infermità di gravità via via decrescente e che corrispondono a percentuali di riduzione della capacità lavorativa che vanno dal 100% (Tabella A/prima categoria, la massima per intenderci) al 20% (Tabella A/ottava categoria, la minima).

La Tabella B, invece, contempla patologie che prevedono una riduzione della capacità lavorativa che va dall’11 al 20% e che danno luogo a normalmente a indennità una tantum.

Ma cosa accade se le mie patologie non sono elencate nelle Tabelle A o B? Beh, ci corre in aiuto l’art. 1891 del Codice dell’Ordinamento Militare che prevede espressamente che “le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B […] devono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle medesime tabelle A e B”.

Non preoccupatevi di approfondire altro, il vostro medico-legale conosce benissimo la materia!

TCGC

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