L’articolo 1369 del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010 – cosiddetto COM) regola la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo. Ebbene, tale articolo stabilisce che:
“1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni [disciplinari di corpo] trascritte nella documentazione personale. L’istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo.
2. Il Ministro, ovvero l’autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
3. In caso di accoglimento dell’istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva”.
Con la “cancellazione” delle sanzioni disciplinari di corpo (solo quelle scritte ovvero il rimprovero, la consegna e la consegna di rigore), si eliminano gli effetti “futuri” di una sanzione disciplinare di corpo trascritta nella documentazione personale … ciò significa che è più corretto parlare di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare: gli effetti “passati” infatti permangono e, una volta ottenuta la cancellazione della punizione, nulla posso cioè fare per eliminare il pregiudizio subito, ad esempio, sulla mia passata valutazione caratteristica (pensiamo ad una scheda valutativa non eccellente proprio perché nel periodo di valutazione ero stato punito) o sulla perdita della possibilità di concorrere per un trasferimento o per impiego all’estero (in cui si fissava magari il requisito di non esser stato punito nell’ultimo biennio) eccetera. Insomma, la cancellazione vale solo per il futuro, non produce effetti retroattivi … per il passato, invece, chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato, palla al centro e si ricomincia!
La procedura è semplice: si può inviare per via gerarchica al Ministro della difesa la domanda di cancellazione (per AM, EI, MM e CC è competente la Direzione Generale per il Personale Militare – PERSOMIL) solo se, per almeno due anni, non sono stato più punito. Badate bene, l’inoltro “per via gerarchica” non è passivo, i vostri superiori dovranno infatti “attivamente” fornire un parere sulla richiesta e, di tale parere (nonché dei vostri precedenti di servizio e, cioè, valutazioni caratteristiche, encomi, elogi, eventuali pendenze penali eccetera), si terrà conto ai fini dell’adozione della decisione finale.
Se la richiesta viene poi respinta? Beh, basta ripresentarla al trascorrere di altri due anni (sempre che non si venga nuovamente puniti), in modo che chi deve decidere sulla cancellazione possa, magari, poter disporre di maggiori elementi “positivi” da prendere in considerazione ai fini dell’accoglimento dell’istanza.
TCGC
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P.S. Per le sanzioni disciplinari di stato non esiste alcuna cancellazione! Tanto premesso sappiate comunque che, ai sensi dell’art. 1393 del COM, “[…] se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale […]”.