Il codice civile consente il ricorso a forme speciali di testamento quando ci si trovi in presenza di circostanze che impediscano o rendano estremamente difficoltoso il rispetto delle le forme previste per i testamenti ordinari, ovvero:
- in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.);
- allorquando ci si trovi a bordo di nave o di aeromobile (art. 611 e 616 c.c.);
- per i militari e assimilati (art. 617 e 618 c.c.).
A prescindere dalla forma semplificata rispetto a quella prevista per i testamenti ordinari, caratteristica comune a questa particolare tipologia di testamenti è la perdita di efficacia dopo il terzo mese:
- dalla cessazione della circostanza che ha reso impossibile il ricorso alle forme ordinarie;
- in cui il testatore venga a trovarsi in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.
Tanto premesso, ci dedicheremo alla forma di testamento che presenta elementi di maggiore interesse per il personale militare ovvero il testamento speciale riservato dal codice civile ai militari [1] e assimilati dato che, alla luce del sempre più intenso coinvolgimento delle Forze Armate in operazioni internazionali, ha ormai smesso di essere una astratta previsione legislativa ben potendo trovare pratica applicazione nella realtà. L’art. 617 del codice civile prevede che: “il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente [2], che ne ordina il deposito nell’archivio notarile [3] del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore”.
Ad un preliminare esame, emergono evidenti analogie con il testamento pubblico (che è stato preso in considerazione nel post sui testamenti ordinari). Infatti, in tale speciale forma di testamento:
- l’ufficiale, il cappellano militare o l’ufficiale della Croce rossa prendono il posto del notaio;
- permane la necessità della presenza di due testimoni.
Il successivo articolo 618 c.c. prevede che possano avvalersi di tale forma speciale di testamento: “soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni”. Conseguentemente, due sono le categorie di soggetti presi in considerazione dal codice ovvero quelli che:
- si trovino in zona di operazioni belliche o che siano in stato di prigionia, presupponendo quindi l’esistenza di una deliberazione dello stato di guerra;
- a prescindere da un formale stato di belligeranza, siano acquartierati o di presidio fuori dai confini nazionali ovvero si trovino in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni (quindi, indifferentemente dentro o fuori i confini nazionali) [4].
Come si è già avuto modo di evidenziare all’inizio del post, questo tipo di “testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie” (art. 618 c.c.), ovvero dopo tre mesi dal cessare delle particolari circostanze che hanno giustificato l’adozione di tale speciale forma testamentaria.
TCGC
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[1]: tale speciale regime non è una novità del codice civile. Si tratta, infatti, di un istituto che ha origini antichissime che risalgono addirittura al diritto romano che già prevedeva deroghe riservate i militari al rispetto delle formalità e dei principi propri del diritto ereditario, in virtù del possesso dello status militare.
[2]: il Ministero competente deve oggi essere individuato nel Ministero della Difesa in cui sono confluiti, dopo la seconda guerra mondiale, i Ministeri della Guerra, della Marina e dell’Aeronautica che erano Ministeri esistenti al tempo dell’emanazione del codice civile che, ricordiamo, è avvenuta nel lontano 1942.
[3]: anche al fine dell’iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti che ha sede presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili in Roma.
[4]: tale categoria è stata disegnata dal legislatore in modo talmente “elastico” da consentirle di adattarsi pienamente alle più moderne forme di impiego (sia nazionale che internazionale) dello strumento militare e, quindi, a prescindere da una formale deliberazione dello stato di guerra ai sensi dell’art. 78 della Costituzione.