L’articolo 329 del codice di procedura penale stabilisce che gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria sono coperti dal segreto [1] fino a quando l’imputato non possa averne conoscenza, e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Il Comandante di Corpo, quando opera in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria Militare, può quindi apporre il segreto su eventi di rilievo penale che si sono verificati presso il proprio Ente. La giurisprudenza considera comunque la sola notizia di reato cosa diversa dall’“atto di indagine” a cui viene fatto esplicito riferimento nel citato articolo 329: la notizia di reato, infatti, rappresenta il mero presupposto dell’atto di indagine (da intendersi come atto diretto al reperimento ed alla assicurazione delle fonti di prova) e, conseguentemente, non coincide con esso (per approfondire leggi qui!). Quindi, quando la linea gerarchica chiede al Comandante di corpo elementi di informazione su eventi di natura penale, non si viola normalmente alcun segreto “istruttorio” se ci si limita a ricostruire l’evento come mero riepilogo di cosa sia successo e cioè la condotta, l’evento, il nesso … insomma il fatto nella sua materialità (il cosiddetto “fatto storico”). Tanto detto, la comunicazione amministrativa alla linea gerarchica del mero fatto storico (ad esempio che si è verificato un furto in armeria) non pregiudica in linea di principio le indagini in corso ma consente però di risolvere/gestire altri problemi che possano presentarsi (come, ad esempio, l’individuazione di un armiere “infedele”, il fatto che l’allarme dell’armeria non funzioni, l’opportunità di revocare il NOS al consegnatario dell’armeria, la necessità di sanzionare disciplinarmente l’armiere eccetera) ovverosia di adottare provvedimenti amministrativi che normalmente nulla hanno a che fare con le indagini in corso. Naturalmente, una semplice telefonata preventiva al Pubblico Ministero titolare dell’indagine può fugare ogni dubbio, in modo da evitare il rischio di pregiudicare l’indagine e/o incorrere in una qualche responsabilità penale!
P.S. Ai militari piace moltissimo parlare di segreto “istruttorio” anche se tale termine non è tecnicamente corretto: di segreto “istruttorio” parlava difatti il vecchio codice di procedura penale (del 1930) che è stato abolito nel 1989. Il “nuovo” codice di procedura penale del 1989 parla invece di segreto “investigativo” o “delle indagini preliminari” … e la differenza non è di poco conto:
- il segreto “istruttorio” (quello previsto fino al 1989 per intenderci), era infatti un segreto molto “rigido” che copriva le informazioni dell’indagine per tutta la durata dell’istruttoria (da qui appunto il termine);
- il segreto “investigativo” o “delle indagini preliminari” (quello cioè attualmente previsto dal vigente codice di procedura penale) è invece un segreto molto più “elastico” del precedente in quanto decade per gli atti che il Pubblico Ministero porta a conoscenza dell’imputato e, soprattutto, non può durare oltre la chiusura delle indagini preliminari.
TCGC
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[1]:art. 329 c.p.p. – Obbligo del segreto: “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari […]”.