Iniziamo subito col dire che la risposta è si! Il segreto d’ufficio viene tutelato sia dal codice penale comune che dal codice penale militare di pace! Prima di vedere come, chiariamo immediatamente che non stiamo parlando di reati con finalità di spionaggio [1], non è questo l’argomento di questo post! Tanto premesso, sappiate che:
- l’articolo 326 del codice penale punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio (clicca qui per approfondire) che “violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno […]”;
- l’articolo 127 del codice penale militare di pace (CPMP) punisce invece “il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall’autorità competente, si applica la reclusione militare fino a due anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno”.
Essendo i reati in questione relativamente intuitivi e semplici da capire, mi limiterò a darvi solo alcune “coordinate” per farveli meglio inquadrare. Ebbene, come avete avuto modo di notare, tali reati hanno una struttura molto simile tanto che la condotta incriminata da entrambi consiste essenzialmente nel rivelare o agevolare la conoscenza di atti, attività, informazioni ovvero notizie dell’ufficio (o del servizio) cui è addetto il funzionario o il militare autore del reato. Tali notizie o informazioni sono però solo quelle che devono rimanere segrete o riservate per esserne stata vietata la divulgazione … considerate però che il concetto di segretezza cui stiamo facendo riferimento non coincide né con quello di segreto di stato né, tantomeno, con quello di informazione classificata [2]! Infatti, tale segreto ha ad oggetto solo quelle notizie che il pubblico funzionario o il militare ha il dovere (giuridico) di non rivelare perché così è stato previsto dalla legge, dai regolamenti, dall’ordine di un superiore se non anche dal generale obbligo di riserbo e riservatezza che grava su ogni pubblico dipendente e, a maggior ragione, su ogni singolo militare (per approfondire leggi qui!).
Tali reati, sebbene molto simili, presentano però delle differenze:
- l’articolo 326 del codice penale, al contrario dell’articolo 127 CPMP, punisce infatti anche l’utilizzazione del segreto d’ufficio. I relativi terzo e quarto comma prevedono infatti che “il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”;
- la tutela penale offerta dall’articolo 127 CPMP è più ampia di quella garantita dall’articolo 326 del codice penale. Il CPMP, infatti, estende la punibilità anche alle notizie conosciute dal militare “in occasione del suo ufficio o servizio”.
Penso che a questo punto abbiate elementi sufficienti per evitare di mettervi nei guai. Non mi resta quindi che augurarvi un buon lavoro e … mi raccomando, acqua in bocca!
TCGC
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[1]: la cosa risulta particolarmente evidente nell’articolo 127 del codice penale militare di pace, allorquando specifica che le notizie segrete o riservate debbano riguardare “il servizio o la disciplina militare in generale”.
[2]: mi riferisco al segreto di stato o alle informazioni classificate di cui agli artt. 39-42 della legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”.