Il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo che permette di impugnare un provvedimento della pubblica amministrazione ritenuto illegittimo, in alternativa al ricorso al TAR (per approfondire leggi qui!).
La decisione sul ricorso straordinario spetta oggi al Presidente del Consiglio di Stato (infatti non si chiama più “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, ma solo “ricorso straordinario” – per approfondire leggi qui!), che decide con proprio decreto sulla base del parere vincolante del Consiglio di Stato. Lo si sceglie tipicamente quando si vogliono guadagnare termini più ampi, contenere i costi e contare su un’unica istanza decisoria, rinunciando però al doppio grado di giudizio. La disciplina è racchiusa nel D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” … vediamo però solo gli snodi principali.
Termini: 120 giorni. Il termine perentorio per proporre il ricorso è di 120 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato. È esattamente il doppio dei 60 giorni previsti per il ricorso al TAR ed è proprio questo uno dei principali motivi pratici per cui, spesso, si sceglie la via straordinaria: quando i 60 giorni del rito giurisdizionale sono ormai decorsi, il ricorso straordinario rappresenta spesso l’ultima strada percorribile.
Procedimento. Il ricorso si propone all’amministrazione che ha emanato l’atto o al Ministro competente. L’organo che lo riceve lo trasmette al Ministero competente, che istruisce l’affare e lo inoltra al Consiglio di Stato per il parere. Il parere, vincolante a seguito della legge n. 69/2009, costituisce la base sostanziale della decisione, oggi formalizzata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato (infatti non si chiama più “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, ma solo “ricorso straordinario” – per approfondire leggi qui!).
Istruttoria del Ministero. Il Ministero competente è il dominus della fase istruttoria: raccoglie le controdeduzioni delle parti, valuta la documentazione prodotta, dispone – se necessario – l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non originariamente evocati e, completata l’attività, trasmette gli atti al Consiglio di Stato. È la fase in cui, nella pratica, si gioca buona parte dell’esito del ricorso, perché è qui che si consolida il quadro fattuale e documentale su cui poi si pronuncerà la Sezione consultiva.
Opposizione dei controinteressati e trasposizione al TAR. Il ricorso straordinario è governato dal principio di alternatività: il ricorrente sceglie la via straordinaria, ma i controinteressati possono opporsi a tale scelta. Entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso, possono proporre opposizione chiedendo la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale davanti al TAR. Una volta notificata l’opposizione, il ricorrente che intenda insistere deve riassumere la causa davanti al TAR competente entro 60 giorni. La ratio della regola è garantire ai controinteressati il pieno doppio grado di giudizio amministrativo, che la sede straordinaria – per sua natura monoistanza – non assicura.
Contributo unificato: 650 euro. Il contributo dovuto per la proposizione del ricorso straordinario è fissato in 650 euro. È una cifra che, in confronto al contributo del giudizio ordinario davanti al TAR, spesso risulta competitiva e contribuisce all’attrattività del rimedio.
Ad maiora!
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