Iniziamo subito col chiarire un paio di aspetti preliminari:

  • la causa di servizio non spetta più al personale civile dello Stato ed è quindi riservata esclusivamente al “personale appartenente al comparto sicurezza, difesa (cioè al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate), vigili del fuoco e soccorso pubblico” (art. 6 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011) in ragione del “più elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori [1];
  • esiste una procedura “semplificata” di riconoscimento della causa di servizio (la cosiddetta procedura con “Modello C”, originariamente prevista dalla legge n. 157 del 1952), regolata oggi dall’articolo 1880 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che prevede, in caso di lesioni traumatiche da causa violenta, che la dipendenza da causa di servizio possa essere pronunciata in deroga alla procedura ordinaria (vi posto integralmente l’art. 1880 in nota [2] per evitare di appesantire troppo il discorso).

Tanto premesso, concentriamoci ora sulla procedura ordinaria di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ebbene, tale procedura è finalizzata ad accertare che le infermità o le lesioni derivino “dall’adempimento degli obblighi di servizio” (articolo 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973). Il procedimento di riconoscimento di causa di servizio, ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001 (peraltro richiamato dall’articolo 1878 del Codice dell’ordinamento militare), si articola in due parti:

Quindi … ipotizzando che il vostro infortunio sia dipendente da causa di servizio … una volta che la Commissione Medica Ospedaliera vi ha visitato (quantificando l’entità del danno sofferto) e che il Comitato di verifica ha stabilito che l’evento è riconducibile al servizio, il procedimento si conclude con l’emanazione di un provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Non dimentichiamoci che è possibile fare la cosiddetta domanda di “aggravamento”, ai fini dell’equo indennizzo, una sola volta ed entro 5 anni dalla notifica del provvedimento di riconoscimento: in tal senso, l’articolo 14 del D.P.R. n. 461 del 2001 stabilisce infatti che “entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento […], il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso”.

Un paio di precisazioni prima di concludere:

  1. il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio viene avviato d’ufficio o a domanda. In tale ultimo caso teniamo ben presente che, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 461 del 2001, la relativa domanda “deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento […] anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d’impiego”. Scrivere bene la domanda è fondamentale! Ponete la massima cura nel descrivere l’infermità o la lesione che avete subito, i fatti di servizio che l’hanno determinata (o che vi hanno anche solo concorso), le conseguenze che ritenete di aver subito in termini di integrità fisica o psichica, o sensoriale allegando tutta la documentazione in vostro possesso (verbali di pronto soccorso, certificati medici, relazioni di servizio, testimonianze di colleghi eccetera);
  2. il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 461 del 2001, è il presupposto per ottenere tutta una serie di benefici quali la pensione privilegiata (clicca qui per approfondire), l’equo indennizzo (clicca qui per approfondire), il rimborso spese di cura [6] eccetera.

TCGC

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[1]: Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2018.

[2]: Articolo 1880 del Codice dell’ordinamento militare – Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta: “1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all’articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento da un’autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell’ambito di attività operativa o addestrativa svolta all’estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall’evento presso struttura sanitaria estera militare o civile. 2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l’evento lesivo si è verificato. 3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell’infermo. 4. Le complicanze e l’eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all’atto della dimissione o del decesso. 5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all’interessato. 6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell’interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 7. Se la lesione e’ riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 193”.

[3]: Articolo 193 del Codice dell’ordinamento militare – Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza:“1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all’articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di: a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell’esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice; b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all’articolo 1895 e all’articolo 1896; c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; d) transito nell’impiego civile di cui all’articolo 930; e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. 2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale. 3. La Commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l’ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l’ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio. 4. La Commissione, quando si pronuncia su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalità indicate al comma 3 e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza. 5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, è integrata da due ufficiali medici dell’Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell’Arma vittima del dovere e agli stessi militari. 5-bis. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell’ufficio, cui appartiene l’interessato”.

[4]: Articolo 1879 del Codice dell’ordinamento militare – Accertamento diagnostico delle menomazioni:“1. Gli accertamenti sanitari sull’entità delle menomazioni dell’integrità psicofisica del dipendente, propedeutici al giudizio di riconoscimento della causa di servizio, sono eseguiti dalle Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 193 […]”.

[5]: Articolo 10 del D.P.R. 461-2001 – Comitato di verifica per le cause di servizio: “1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio. 2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze Armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l’esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato e’ di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell’arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due. 3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell’organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo. 4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato. 5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature. 6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici. 7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell’articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi. 8. Il Comitato opera presso il Ministero dell’economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unità, appartenente all’Amministrazione dell’economia e delle finanze. 9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione all’individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell’ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell’economia e delle finanze. 10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all’articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10. 12. Per l’accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A supporto dell’attività dei Comitati speciali è utilizzato l’ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri. 13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l’attivazione dell’articolo 4”.

[6]: Articolo 1881 del Codice dell’ordinamento militare – Rimborso spese di cura: “1. Sono a carico dell’Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi degli articoli 68, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 34, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 1, commi 219, 220 e 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.