Un giovane collega mi ha chiesto dei chiarimenti in merito al reato militare di minaccia. In particolare, mi chiede cosa si intenda per “ingiusto danno” e se possa considerarsi minaccia solo la prospettazione di un futuro danno fisico (siano queste percosse o lesioni non importa – per approfondire leggi qui!) oppure ci possa essere dell’altro. Allora … iniziamo col dire che l’articolo 229 del codice penale militare di pace (CPMP) prevede che “Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi. Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339 [1] del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno”. Che dire, gli elementi costitutivi del reato militare di minaccia coincidono esattamente con quelli del corrispondente reato comune di cui all’articolo 612 [2] del codice penale. La principale differenza è che per poter parlare di minaccia “militare” è necessario che sia il soggetto attivo (il minacciante, per intendersi!) che il soggetto passivo (cioè il minacciato) siano militari e parigrado. A dire il vero, il reato di minaccia militare potrebbe essere astrattamente integrato anche tra militari di grado diverso quando, per cause estranee al servizio e alla disciplina [3], un determinato comportamento non possa essere sanzionabile a titolo di “insubordinazione con minaccia” (articolo 189 CPMP – per approfondire leggi qui!) oppure di “minaccia a inferiore” (articolo 196 CPMP– per approfondire leggi qui!) … ma preferisco sorvolare sulla questione dato che ci perderemmo in problemi troppo complessi avuto conto del taglio pratico che ho deciso di dare anche a questo post.
Tanto premesso, cerchiamo di procedere ad una rapidissima disamina di alcuni elementi del reato militare di minaccia in modo da potervi offrire alcuni chiarimenti sull’argomento. Ebbene:
- l’“ingiusto danno” di cui parla il codice altro non è se non l’intimidazione che il minacciante fa al minacciato di un male futuro (contro la legge e cioè non ammesso dall’ordinamento giuridico – per approfondire leggi qui!) per lui stesso o per una persona a questo legata (come, ad esempio, la moglie, il figlio eccetera). L’“ingiusto danno” prospettato deve poi ovviamente poter dipendere, direttamente o indirettamente, dalla volontà del minacciante (pensateci, non è possibile minacciare un collega di qualcosa che non si può fare come, ad esempio, di farlo condannare a morte!) e non è necessariamente “fisico” … come ipotizzava il nostro collega … e mi riferisco, in questo caso, a minacce che qui nella Capitale potrebbero suonare come: “aho, te spacco, te rompo! Te faccio vede io, se vedemo fori!!!”, eccetera. Difatti, la minaccia è penalmente rilevante anche allorquando il minacciante prospetti al minacciato la volontà di lederlo in meri interessi giuridici (quelli cioè ammessi e tutelati dall’ordinamento giuridico – per approfondire leggi qui!) anche diversi dalle mere percosse o lesioni fisiche (per approfondire leggi qui!) … mi spiego meglio, minacciare ad esempio qualcuno di rovinargli la carriera (o di farlo alla relativa moglie, figlio eccetera), di creargli dei problemi … di “fargliela pagare” insomma … può ben integrare il reato militare di minaccia, se questa è ragionevolmente credibile;
- la “gravità” della minaccia non dipende esclusivamente dal tipo di intimidazione (come può essere ad esempio una minaccia di morte!), ma scaturisce anche dal “turbamento” che determina sul soggetto minacciato, avuto conto anche delle circostanze in cui il reato è stato commesso, nonché dalle qualità dei soggetti coinvolti … deve essere quindi seria, credibile e ragionevolmente verosimile, anche in considerazione di chi la effettua: una cosa è infatti che la minaccia sia di un collega notoriamente “calmo” che ha solo perso le staffe, una cosa ben diversa è invece che la minaccia provenga da un collega notoriamente “attaccabrighe”, che abbia magari scontato pene per reati violenti eccetera. Conseguentemente, durante il processo si terrà conto non solo del tipo di minaccia che è stata fatta, ma anche dei soggetti coinvolti e delle circostanze di tempo e luogo in cui è stata fatta.
Un paio di cosette prima di concludere:
- la minaccia è di solito verbale ma nulla toglie che possa essere scritta (ad esempio in un messaggio, in una lettera se non sulla parete della casa della vittima) oppure consistere in un gesto (intimidatorio ovviamente!);
- i meri insulti non sono di per sé minaccia ma rappresentano, qualora ne ricorrano i presupposti, un’ingiuria o una diffamazione (per approfondire leggi qui!);
- non è necessario che il minacciato sia presente, essendo sufficiente che la minaccia gli pervenga in qualche modo;
- la giurisprudenza appare orientata e ritenere che il “minacciare” un collega di far valere le proprie ragioni dinnanzi all’Autorità Giudiziaria (cioè, ad esempio, minacciando di denunciarlo!) non sia di norma penalmente rilevante;
- essendo il reato militare di minaccia normalmente punibile con la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (quantomeno nei primi due commi), affinché ne possa scaturire un procedimento penale è necessaria la richiesta del Comandante di corpo (per approfondire leggi qui!).
Detto ciò, non mi resta che salutarvi … ad maiora!
TCGC
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[1]: art. 339 c.p. – Circostanze aggravanti:“Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi [anche se scariche aggiungerei io!], la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone”.
[2]: art. 612 c.p. – Minaccia:“Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339”.
[3]: art. 199 CPMP – Cause estranee al servizio o alla disciplina militare:“Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare”.