Un notissimo vocabolario della lingua italiana definisce il vilipendio [1] come quella “[…] figura di reato prevista dal codice penale, consistente nell’offendere con parole, scritti o atti di grave e offensivo disprezzo valori ritenuti particolarmente degni di rispetto: (reato di) vilipendio alla nazione, alla bandiera nazionale; vilipendio della Repubblica, delle istituzioni, della religione, o di cadavere, di sepolture” … vilipendere, quindi, significa sostanzialmente disprezzare apertamente e con modalità molto offensive.
Il reato di vilipendio, nel diritto penale, si realizza in diversi modi … infatti il codice penale prevede, ad esempio, il reato di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone o di cose (articoli 403 e 404 del codice penale), il vilipendio delle tombe (articolo 408 del codice penale), il vilipendio di cadavere (articolo 410 del codice penale) nonché – ed è questo l’oggetto del presente post – tutte quelle forme di “aggressione” all’Organizzazione repubblicana nel suo complesso com’è, ad esempio, il vilipendio al Presidente della Repubblica (articolo 278 del codice penale [2]), quello della Repubblica, delle Istituzioni repubblicane e delle Forze Armate (articolo 290 del codice penale [3]), della Nazione (articolo 291 del codice penale [4]) oppure della Bandiera (articolo 292 del codice penale [5]).
Vi starete chiedendo … ma in Italia non esiste il diritto di libera manifestazione di pensiero (articolo 21 della Costituzione) e, quindi, il diritto di critica? Beh, ovviamente si! Esistono però modalità di esercizio di tale diritto che possono rappresentare un “pericolo” per la tenuta generale del sistema e che, per tanto, vengono sanzionate penalmente. In una storica sentenza, la Corte costituzionale ha preso in esame proprio tale profilo, legittimando l’esistenza di un limite (giuridico) al diritto di libera manifestazione del pensiero, superato il quale si esce dal terreno del diritto per fare ingresso in quello dell’“abuso”. In tale occasione, la Corte affermò, tra l’altro, che “fra i beni costituzionalmente rilevanti, va annoverato il prestigio del Governo, dell’Ordine giudiziario e delle Forze Armate in vista dell’essenzialità dei compiti loro affidati. Ne deriva la necessità che di tali istituti sia garantito il generale rispetto anche perché non resti pregiudicato l’espletamento dei compiti predetti [6]”.
Come avete notato (vi ho appositamente postato i principali articoli in nota), ad eccezione del vilipendio al Presidente della Repubblica, le altre fattispecie sono ormai sostanzialmente punite con la sola pena pecuniaria … ma le cose cambiano sensibilmente se chi commette il reato è un militare: infatti, in tal caso si applica il codice penale militare di pace (CPMP) che prevede come pena la (sola) reclusione militare … ciò significa che, a differenza di quanto accade per in ambito “civile”, l’applicazione del diritto penale militare non lascia alcuno spazio per le pene pecuniarie e, conseguentemente, il vilipendio viene punito molto più severamente (vi ho messo in nota [7] i reati di vilipendio previsti dal CPMP!). Prima di concludere, mi preme evidenziarvi che:
- i reati di vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate (artt. 290 c.p. e 81 CPMP) e di vilipendio alla Nazione italiana (artt. 291 c.p. e 81 CPMP) richiedono ai fini della configurabilità che la condotta incriminata venga tenuta “pubblicamente” (e sappiate basta un post su facebook o instagram per mettersi seriamente nei guai!);
- mentre l’articolo 290 del codice penale punisce il vilipendio alle Forze Armate in generale, l’articolo 81 CPMP estende la punibilità anche a “una parte di esse”, rendendo quindi penalmente rilevanti tutte quelle condotte offensive tenute dal militare nei confronti, ad esempio, di specifiche Armi (cavalleria, fanteria, artiglieria eccetera) o specialità (alpini, bersaglieri, paracadutisti eccetera) in cui può esser articolata una Forza Armata;
Tenete bene a mente, infine, che qualora il militare dia “sfogo” a esternazioni che non sono così gravi da essere penalmente rilevanti, cioè tali da non integrare veri e propri reati, ciò non significa che lo stesso non possa comunque essere sanzionato disciplinarmente, anche con la consegna di rigore (per approfondire leggi qui!)! Infatti:
- l’articolo 713 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) prevede, ad esempio, che il militare debba “astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche […]”;
- l’articolo 714 TUOM, stabilisce che “i militari hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che rappresenta l’unità nazionale e ha il comando delle Forze armate secondo l’articolo 87 della Costituzione”
- l’articolo 731 TUOM dispone che inoltre che il militare debba “in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. 2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. 3. In particolare deve: a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro […]”.
TCGC
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[1]: http://www.treccani.it/vocabolario/vilipendio/
[2]: art. 278 c.p. – Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica:“Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.
[3]: art. 290 c.p. – Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate:“Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione”.
[4]: art. 291 c.p. – Vilipendio alla Nazione italiana:“Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000”.
[5]: art. 292 c.p. – Vilipendio o danneggiamento alla Bandiera o ad altro Emblema dello Stato:“Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali”.
[6]: Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 1974 (Pres. BONIFACIO – Rel. REALE).
[7]: art. 79 CPMP – Offesa all’onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica:“Il militare che offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni”;
art. 81 CPMP – Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato:“Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni. La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione”;
art. 82 CPMP – Vilipendio alla Nazione italiana:“Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni. Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni”;
art. 83 CPMP – Vilipendio alla Bandiera nazionale o ad altro Emblema dello Stato:“II militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni. Se il fatto è commesso in territorio estero, la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera”.