L’art. 365 del codice penale stabilisce che “chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361 [cioè all’Autorità Giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne] è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro”.
Il reato di omissione di referto si perfeziona quindi allorquando un esercente una professione sanitaria (quindi non solo il medico, ma anche il veterinario, il farmacista, l’infermiere eccetera … non importa poi se trattasi di militare o civile!) abbia acquisito, mentre prestava la propria assistenza o opera professionale, una notizia di reato (per approfondire leggi qui!) procedibile d’ufficio e non abbia trasmesso il relativo referto (per approfondire leggi qui!) al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria entro le successive 48 ore [1].
Dato che siete arrivati a legger fino a quì, vi do una priccola informazione in più … ebbene, sappiate che il secondo comma del citato articolo 365 del codice penale prevede una speciale causa di non punibilità per l’esercente la professione sanitaria che scatta “quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.
Penso che non ci sia molto altro da aggiungere … passo quindi la palla al vostro Avvocato di fiducia per farvi dire il resto!
TCGC
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com
[1]: art. 334 c.p.p. – Referto:“1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto”.