L’articolo 361 del codice penale prevede che “il pubblico ufficiale [per approfondire leggi qui!], il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto […]”.
Il successivo articolo 362 del codice penale sanziona, invece, “l’incaricato di un pubblico servizio [per approfondire leggi qui!], che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente [1] un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103 […]”.
Tali articoli sono molto intuitivi e semplici da comprendere, ecco perchè non mi ci sono dilungato troppo sopra … ma un paio di chiarimenti ritengo siano più che doverosi. Ebbene, tenete bene a mente che il reato di omessa denuncia, sia del pubblico ufficiale che dell’incaricato di pubblico servizio (per approfondire leggi qui!), si integra solo per i reati:
- di cui si è venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni/servizio svolto … ciò significa che non c’è alcuna omissione di denuncia se non viene denunciato un reato di cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ha preso conoscenza, ad esempio, in strada mentre tornava a casa a fine servizio oppure durante la riunione di condominio;
- procedibili d’ufficio e, quindi, non si configura per i reati procedibili a querela della persona offesa (per approfondire leggi qui!).
Tanto detto, sappiate che il reato di omessa denuncia, quando commesso da un pubblico ufficiale che sia anche ufficiale o agente di Polizia giudiziaria, è aggravato! Infatti, ai sensi dell’articolo 361 del codice penale, comporta addirittura la reclusione fino ad un anno!
Se siete arrivati a leggere fin quì vi starete chiedendo … entro quando il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, l’ufficiale o l’agente di Polizia Giudiziaria devono denunciare/comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria? Gli articoli 331 [2] e 347 [3] del codice di procedura penale parlano di “senza ritardo”, mentre gli articoli 301 [4] e 304 [5] del codice penale militare di pace (CPMP) usano il termine “immediatamente” … beh, in assenza di indicazioni temporali precise, diciamo che è meglio interessare il Pubblico Ministero il prima possibile, anche senza interrompere le indagini (naturalmente quando parlo di indagini sto facendo riferimento ai soli ufficiali o agenti di PG, dato che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio non fanno alcuna indagine e si limitano a denunciare sic et simpliciter) … fermo restando che una semplice telefonata al Magistrato di turno in Procura può fugare ogni dubbio, scongiurando il rischio di incorrere in una qualche responsabilità penale!
Una precisazione prima di concludere … sappiate che quando l’omessa denuncia riguarda un reato contro la personalità dello Stato [6], tutte le pene si inaspriscono [7] … e di molto! Infatti, l’articolo 363 del codice penale, titolato proprio “omessa denuncia aggravata”, stabilisce che “se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena [per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio] è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria”.
TCGC
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[1]: cioè all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.
[2]: art. 331 c.p.p. – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio:“1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”.
[3]: art. 347 c.p.p. – Obbligo di riferire della notizia di reato:“1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salvo le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia”.
[4]: art. 301 CPMP – Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare:“Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, […] le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell’ordine seguente: 1. dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate; 2. dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’articolo 57del codice di procedura penale. Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei nn. 1 e 2, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano. I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica. In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica”.
[5]: art. 304 CPMP – Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare della Repubblica:“Terminate le operazioni, le persone indicate nell’articolo 301 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare della Repubblica. Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare della Repubblica ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per assicurare le prove del reato”.
[6]: cioè quei reati che minacciano l’integrità, la sicurezza, l’ordine Costituzionale eccetera … il riferimento è agli articoli del codice penale che vanno grossomodo dal 241 al 313.
[7]: e possono riguardare anche il privato cittadino. Infatti, ai sensi dell’articolo 364 c.p., “il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032”.