L’articolo 52 del Regio decreto n. 1214 del 1934 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti” tutt’ora vigente stabilisce che “i funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell’esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o od altra Amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto” (per approfondire leggi qui!). Ma chi sono esattamente i “funzionari, impiegati ed agenti” sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti? Certo, direte voi, per i militari il problema non sussiste … ma siete proprio sicuri? Per i soldati di leva, ad esempio, come ci comportiamo? Ricordiamoci soprattutto che la leva è stata solo sospesa e non abolita come comunemente si crede (per approfondire leggi qui!). Stessa cosa per gli Ufficiali di complemento … e cosa possiamo poi dire per le molte forme di servizio “temporaneo” come, ad esempio, quello svolto dai riservisti o dagli appartenenti alla cosiddetta “riserva selezionata”? Come vedete, il problema non è affatto banale!

In passato, durante la prima parte del secolo scorso, si riteneva fuori ogni dubbio che i “funzionari, impiegati ed agenti” sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti fossero solo i pubblici dipendenti, ovvero quei soggetti legati alla Pubblica Amministrazione da un legame che nasceva volontariamente, dopo il superamento di un pubblico concorso, a seguito di formale investitura [1]. Poi, con il passare degli anni, la Corte dei conti iniziò però ad abbandonare il concetto di rapporto di pubblico impiego ritenendo sufficiente anche il semplice rapporto di servizio. Ma cos’è il rapporto di servizio e in cosa si differenzia dal rapporto di pubblico impiego? Beh, il rapporto di servizio è sicuramente un concetto molto più “elastico” di quello di pubblico impiego: infatti, a differenza di quest’ultimo, abbraccia situazioni in cui il soggetto si trovi suo malgrado investito di funzioni pubbliche, anche senza volerlo (ed ecco risolto, ad esempio, il problema dei militari di leva). Il passaggio epocale ai fini della responsabilità amministrativo-contabile è stato però quello di abbandonare definitivamente una concezione formale di pubblico dipendente (basata sul rapporto di pubblico impiego ovvero sulla qualifica pubblica del danneggiante) per arrivare ad una concezione più aperta che privilegia l’esercizio di funzioni pubbliche ovvero la gestione di risorse pubbliche, anche di fatto, a prescindere quindi dalla circostanza che il danneggiante sia formalmente legato alla Pubblica Amministrazione da un formale rapporto di pubblico impiego. Diciamocelo chiaramente, oggi non è più necessario essere un pubblico dipendente nel senso tradizionale del termine per essere chiamati a rispondere di danno erariale [2] ed ecco, infatti, che la Corte dei conti ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di servizio, ad esempio, tra un privato che ha ricevuto dei finanziamenti e la Pubblica Amministrazione, tra un Comune ed i lavoratori socialmente utili, tra la Regione ed i privati che hanno organizzato corsi di formazione professionale con fondi dell’Unione europea, eccetera. Come è evidente, la questione ancora “ribolle” di molteplici interpretazioni/applicazioni giurisprudenziali … staremo a vedere!

TCGC

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[1]: la Costituzione di occupa in diversi articoli del pubblico impiego come, ad esempio, quando sancisce che:

  • tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici o alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro” (articolo 51);
  • i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore” (articolo 54);
  • agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso” (articolo 97);
  • i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (articolo 98).

[2]:  nell’accertamento  del rapporto di servizio, si prescinde oggi dalla natura pubblica o privata del soggetto. Se poi non ci fosse alcun rapporto di servizio, la Pubblica Amministrazione danneggiata può comunque sempre rivolgersi al giudice ordinario per farsi risarcire il danno.