Chi è un pubblico ufficiale e in cosa si differenzia il pubblico ufficiale dall’incaricato di pubblico servizio? Tali domande appaiono semplici … quasi banali direi … ma nella realtà così non è affatto! Dobbiamo quindi fare un piccolo sforzo per entrare nella materia: l’argomento presenta difatti alcuni indubbi risvolti pratici che un militare non può assolutamente sottovalutare, soprattutto alla luce delle difficoltà lavorative che sempre più spesso si incontrano operando “sul campo” a stretto contatto con le Forze dell’ordine. I reati contro la Pubblica Amministrazione, ad esempio, presuppongono quasi sempre la presenza di un soggetto che riveste una specifica “qualifica” che, il più delle volte, è quella di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Iniziamo a fare un poco di ordine … ebbene … sappiate che agli effetti della legge penale:
- “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi” (articolo 357 del codice penale);
- “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” (articolo 358 del codice penale).
Semplice? No, assolutamente no! Credetemi, ciò che avete appena letto è tutt’altro che semplice … dovete infatti sapere che sebbene non sorgano particolari problemi interpretativi su cosa debba intendersi per funzione legislativa [1] o giudiziaria [2], non può purtroppo dirsi altrettanto per il concetto di “funzione amministrativa” che ha invece sempre creato dubbi e animato dibattiti: non è infatti per niente vero che dipendente pubblico = pubblico ufficiale … soprattutto oggi! Per sapere se si è davanti a un pubblico ufficiale o meno, bisogna difatti tralasciare la forma e concentrarsi sulla sostanza delle cose … mi spiego meglio: il nocciolo della questione non è il ruolo (formalmente) ricoperto dal soggetto, bensì la funzione (deliberativa, autoritativa o certificativa) dallo stesso oggettivamente svolta. Ecco quindi che ben può essere pubblico ufficiale un privato cittadino, naturalmente a patto che svolga concretamente una pubblica funzione amministrativa … indipendentemente da investiture formali. A cascata, ovviamente, analoghi problemi interpretativi sorgono per l’incaricato di pubblico servizio … ma il nostro obiettivo non credo sia quello addentrarci in complicate elaborazioni teoriche che preferisco lasciare ai professionisti del diritto!
Passiamo a noi … pur nell’assenza di definizioni univoche, sappiate che non è assolutamente azzardato considerare pubblico ufficiale il militare dell’Esercito, Marina o Aeronautica che esercita le proprie funzioni, ad esempio, a supporto delle Forze di Polizia nel controllo del territorio, a prescindere dal possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza … essere un pubblico ufficiale è importante perché vi tutela meglio nel vostro lavoro, soprattutto quando siete a contatto con la popolazione civile! L’essere un pubblico ufficiale (ma a volte anche un incaricato di un pubblico servizio) vi accorda, ad esempio, una specifica tutela penale che ritengo necessario voi conosciate, almeno per grosse linee (per approfondire clicca qui!).
TCGC
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[1]: ovviamente quando si parla di funzione legislativa si fa riferimento ai parlamentari (Deputati e Senatori) ed ai Consiglieri regionali.
[2]: è intuitivo il riferimento ai giudici (sia giudicanti che requirenti) … si ritiene comunemente che la funzione giudiziaria abbracci comunque anche l’organizzazione amministrativa della giustizia, nonché le figure che coadiuvano il giudice nel suo lavoro come periti, traduttori, consulenti eccetera.