La necessità militare (o bellica) è quella causa di giustificazione che rende sostanzialmente lecita una condotta altrimenti vietata dal diritto internazionale come possono essere, ad esempio, le requisizioni indiscriminate, la distruzione di proprietà privata, l’internamento o il soggiorno obbligato di civili eccetera.

Troppo spesso, in passato, si è ricorsi proprio al concetto di necessità militare per giustificare e dare quindi una sorta di “copertura legale” a condotte militari “disdicevoli” se non integranti vere e proprie violazioni della legge o degli usi di guerra. Ma con la necessità militare è possibile giustificare ogni nefandezza compiuta nella condotta delle operazioni militari oppure è anch’essa sottoposta a dei limiti? Beh … la risposta è semplice essendo infatti ormai pienamente assodato che non possa più invocarsi alcuna necessità militare per giustificare crimini di guerra ma, soprattutto, che il principio di necessità militare sia addivenuto ad essere il:

  • naturale presupposto per il legittimo uso della forza militare, da esercitarsi nel pieno rispetto del diritto internazionale;
  • limite ad un uso incontrollato della violenza armata, legittimandola solo in quanto e nella misura in cui risulti strumentale al perseguimento di una precisa finalità o vantaggio di tipo militare.

Per quanto attiene alla legislazione nazionale in materia, ritengo sia utile sapere che il codice penale militare:

  • di pace (CPMP), dedica alla necessità militare l’articolo 44 che esclude la punibilità per l’appartenente alle Forze Armate che commette “un fatto costituente reato [sia militare che ordinario], per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l’ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell’aeromobile” (leggi qui);
  • di guerra (CPMG) individua nella necessità militare una precisa causa di giustificazione per molteplici comportamenti contrari alle leggi e agli usi della guerra come, ad esempio, agli articoli 172 CPMG (Atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato), 178 CPMG (Comandante che omette il preavviso in caso di bombardamento), 187 CPMG (Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico), 188 CPMG (Busca) o 224 CPMG (Requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie o eccessive).

TCGC

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