L’articolo 1780 del D. Lgs. n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare(cosiddetto COM) stabilisce che “in caso di passaggio a qualifiche o gradi di ruoli diversi dell’Amministrazione militare o di transito dai ruoli civili, senza soluzione di continuità, se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale”.

Preciso che un assegno personale si dice “riassorbibile” quando il relativo importo diminuisce (fino a riassorbirsi appunto!) all’aumentare dello stipendio del soggetto nella nuova posizione (per promozioni, aumenti derivanti da mutamenti legislativi eccetera) … Beh, non credo ci sia molto da aggiungere, l’argomento è infatti sufficientemente semplice e intuitivo da comprendere.

TCGC

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