Iniziamo subito col dire che la risposta è si, il militare può pubblicare i propri scritti … ma è opportuno capire entro quali termini e a quali condizioni. Come spesso accade, ci viene in aiuto il D. Lgsl. n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che, agli articoli 1472 e 1473, ci indica sostanzialmente le condizioni per poter pubblicare un nostro scritto e le modalità da seguire per ottenere la relativa autorizzazione. Infatti l’articolo:

  • 1472 del COM (titolato “Libertà di manifestazione del pensiero”) che apre chiarendoci che “i militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero”, specificando però che non possano comunque essere trattati “argomenti a carattere riservato di interesse militare, o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione […]”;
  • 1473 del COM (titolato “Autorità competente al rilascio della autorizzazione”), stabilisce che “l’autorizzazione di cui all’articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata: a) per l’Esercito italiano, per la Marina militare, per l’Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori; b) per l’Arma dei carabinieri, dal Comando generale; c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa”, precisando che la relativa richiesta di autorizzazione debba “contenere l’indicazione dell’argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell’autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile”.

Tanto premesso, il punto cruciale rimane capire cosa si intenda esattamente per “argomenti a carattere riservato di interesse militare, o di servizio” di cui al citato articolo 1472 COM. Ebbene, a prescindere dagli argomenti “riservati” o “segreti” la cui divulgazione viene sanzionata penalmente (sia dal comune codice penale che dai codici penali militari) e che sono relativamente semplici da identificare, ci può tornare utile l’articolo 722 del D.P.R. 90 del 2010 “Testo Unico regolamentare sull’ordinamento militare” (cosiddetto TUOM), titolato proprio doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari[1] (per approfondire leggi qui). Tale articolo, infatti, equiparando nella sostanza gli argomenti riservati “di interesse militare o di servizio” a quelli di cosiddetta “vietata divulgazione” (non me ne vogliano i colleghi giuristi per il parallelismo azzardato, ma questo post non è stato scritto per loro!), ci offre una ricostruzione “atecnica” della materia che:

  • prescinde quindi dalla formale attribuzione di una classifica di segretezza (Riservato, Riservatissimo, Segreto o Segretissimo);
  • riesce comunque a delineare, in modo sufficientemente chiaro e preciso, il perimetro (giuridico) entro cui ci possiamo muovere.

Da quanto precede dovrebbe ormai risultarvi chiaro che … si! Potete liberamente pubblicare un vostro scritto! … ma se avete intenzione di trattare argomenti militari o di servizio ricordatevi però che è necessario chiedere (io ve lo consiglio vivamente!) e ottenere la prevista preventiva autorizzazione, non altro per evitare il rischio di violare il generale obbligo di riserbo del militare (per approfondire leggi qui) con tutte le conseguenze disciplinari che la cosa ovviamente comporta.

TCGC

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[1]: art. 722 del TUOM – Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari: “1. Il militare, oltre a osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve:

a) acquisire e mantenere l’abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie;

b) evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo;

c) riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui è venuto a conoscenza e che può interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari”.