Un collega mi ha scritto per trovare finalmente risposta a una domanda ricorrente. Si possono accettare regali da soggetti terzi, magari anche esterni all’Amministrazione della Difesa? Mi spiego meglio … può, ad esempio:
- il Capo Ufficio Amministrazione di una Caserma accettare un regalo natalizio da parte di una Ditta che lavora nella Caserma stessa;
- un Comandante accettare un regalo da parte di un dipendente che, ad esempio, viene trasferito al termine dell’addestramento?
Tanto detto, qual è, secondo voi, la risposta giusta? Si oppure No? Beh, come accade spesso, la risposta giusta è nel mezzo … i latini dicevano in medio stat virtus (cioè la virtù sta nel mezzo) e come al solito avevano ragione da vendere! Proprio per scongiurare il rischio di avere possibili problemi in futuro, sappiate allora che il dipendente pubblico (e quindi anche il militare!) non può accettare regali a meno che non siano di “modico valore”. Badate bene, ho usato il termine “accettare” e non “chiedere” o, ancora peggio, “sollecitare” o “pretendere”, perché così facendo si potrebbe incorrere in reati quali la concussione o la corruzione … ma questo non è il topic di questo post! Tornando quindi al nostro discorso, sappiate che l’articolo 54 [1] del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevede “per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia”.
Ma quando un regalo si considera di “modico valore”? Vi dico subito che vengono considerati di “modico valore” i regali dal valore orientativo di 150 euro. Tale cifra è stata espressamente indicata all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, titolato proprio “Regali, compensi e altre utilità”. Dato che siete arrivati a leggere fin qui e che tale articolo presenta dei contenuti interessanti, ve lo posto integralmente:“1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto. 3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore. 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle mansioni. 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza. 7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo” (art. 4 del D.P.R. n. 62 del 2013).
Credo che a questo punto abbiate tutti gli strumenti per capire da soli se potete o meno accettare il regalo che vi è stato appena fatto … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!
TCGC
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[1]: come modificato dalla legge n. 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.