Il militare difensore, ai sensi dell’articolo 1399 del D. Lgsl. n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM), assiste il militare inquisito nel procedimento disciplinare di corpo per l’irrogazione della sanzione della consegna di rigore (clicca qui per approfondire), chiudendone la fase “dibattimentale”. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1370 COM:

  • viene scelto dal militare inquisito “fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d’ufficio”.
  • quando viene nominato d’ufficio “non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento”;
  • non può esercitare l’ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi”;
  • non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione”;
  • non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 1380, comma 3 [1]”;
  • è vincolato al segreto d’ufficio e non deve accettare alcun compenso per l’attività svolta”;
  • non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all’espletamento del mandato”;
  • non può essere punito per fatti che rientrano nell’espletamento del mandato”;
  • è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l’incolpato non si presenta alla seduta, né fa constare di essere legittimamente impedito”.

Nulla di trascendentale, vero? … è stato tutto scritto nel Codice dell’ordinamento militare che, come di consueto, vi invito a sfogliare.

TCGC

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com

[1]: Articolo 1380, comma 3, del Codice dell’Ordinamento militare:“[…] Non possono far parte della commissione di disciplina: a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica; b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri; c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica; d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali; e) gli ((i militari)) frequentatori dei corsi presso gli istituti militari; f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso; g) l’offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell’offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso; h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorché ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti; i) l’ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all’avanzamento e alla disciplina del personale; l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o ((commissione)) di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi; m) l’ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato”.