Il militare è soggetto a un generale dovere di riserbo sulle questioni militari? Iniziamo subito col dire che la risposta è si! … ma per comprendere bene i termini della questione vi lascio alla lettura integrale dell’articolo 722 del D.P.R. 90 del 2010 “Testo Unico regolamentare sull’ordinamento militare” (cosiddetto TUOM), titolato proprio “doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari”, che stabilisce chiaramente che “il militare, oltre a osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve: a) acquisire e mantenere l’abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie; b) evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo; c) riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui è venuto a conoscenza e che può interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari”.
Dalla soggezione a tale dovere non si scappa nemmeno quando siamo fuori dal servizio: il comma 3 dell’articolo 1350 del D. Lgl. n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) – l’articolo che detta le condizioni di applicazione della disciplina militare per intenderci! – stabilisce infatti che “quando non ricorrono le suddette condizioni”, e cioè quando non si svolga attività di servizio, ci si trovi in luoghi militari o comunque destinati al servizio, si indossi l’uniforme, ci si qualifichi in relazione ai compiti di servizio militare o ci si rivolga ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali, “i militari sono comunque tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni”.
Da quanto precede penso che abbiate elementi sufficienti per evitare il rischio di violare il generale obbligo di riserbo, con tutte le conseguenze disciplinari (se non addirittura penali – per approfondire clicca qui!) che la questione può ovviamente comportare.
TCGC
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