Ogni militare deve tenere informato il proprio Comando di tutti quegli eventi che possano avere riflessi sul servizio o che ne possano pregiudicare il corretto svolgimento. La materia non è una novità, infatti il contenuto dell’articolo 748 [1] del D.P.R. n.90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (il cosiddetto TUOM) altro non è se non la trascrizione parola per parola dell’52 dell’abrogato Regolamento di Disciplina Militare. Dopo aver letto l’articolo nella sua interezza (ve l’ho messo in nota proprio per questo motivo), c’è una piccola precisazione che mi sento in dovere di darvi, perché non ottemperare a tale obbligo di comunicazione è una chiara violazione disciplinare, in quanto idoneo a creare disservizio alla propria Amministrazione di appartenenza. Tralasciando il grosso dell’articolo che non presenta particolari problemi (per approfondire la comunicazione dell’assenza per malattia leggi qui!), concentriamoci solo sulla parte meno “chiara” dell’articolo 748 TUOM, ovverosia sul comma 5, lettera b, che impone a ogni militare di dare sollecita comunicazione al proprio Comando “degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio” iniziamo a chiederci … ma quali sono questi eventi che devono essere comunicati? La domanda non è affatto banale… Beh, possiamo dire che eventi “che possono avere riflessi sul servizio” sono tutti quelli accadimenti di gravità tale da poter incidere sullo stato giuridico, su eventuali concorsi, sull’impiego, sull’avanzamento, sul nulla osta di sicurezza, sul transito all’impiego civile eccetera. Di tali eventi non è stato redatto alcun elenco e, quindi, nell’assenza di altre indicazioni possiamo azzardare a dire che siano, ad esempio, l’intenzione di svolgere un’attività extraprofessionale (cioè un secodo lavoro consentito – per approfondire l’argomento leggi qui) l’esser rimasti coinvolti in un grave incidente, in un procedimento penale (anche la denuncia da parte del vicino di casa potrebbe avere riflessi sul servizio, ad esempio perché ha come conseguenza quella di farci escludere da un concorso), l’aver contratto una grave malattia o l’aver subito un grave infortunio (cosa che potrebbe pregiudicare l’idoneità psicofisica o addirittura il mantenimento dello status militare con l’eventuale transito all’impiego civile). Per quanto precede, il mio consiglio è quello di informare il proprio Comando non di ogni stupidaggine che ci capiti ma solo di quegli avvenimenti che abbiano una gravità tale da poter essere d’interesse (anche ai fini matricolari – per approfondire leggi qui) … nel dubbio se comunicare o meno informate ugualmente il Comando, tanto prima o poi si viene a sapere … ad esempio in fase di avanzamento al grado superiore, di rinnovo del nulla osta di sicurezza o solo perché qualche collega ha la lingua lunga con la conseguenza che, anche a distanza di mesi o di anni, una bella sanzione disciplinare non ve la leva nessuno.

TCGC

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[1] Articolo 748 TUOM: “1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto. 2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonché, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all’uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all’impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell’economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l’adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di effettuare, tramite la sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l’idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalità per l’eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanità militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando il luogo in cui si trova ricoverato. 4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio – o in assenza il comando carabinieri – nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende. 5. Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:

  1. di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
  2. degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.