Il diritto internazionale umanitario (DIU), chiamato anche diritto dei conflitti armati, è una branca del diritto internazionale pubblico che si applica durante i conflitti armati. Esso riguarda lo ius in bello, cioè le regole da seguire nello svolgimento delle ostilità, e non lo ius ad bellum, che invece disciplina la legittimità del ricorso alla forza. L’espressione “diritto internazionale umanitario” mette in evidenza la finalità umanitaria delle norme: proteggere chi non partecipa o non partecipa più alle ostilità, ridurre sofferenze inutili e facilitare il ritorno alla pace. La sua essenza sta nel garantire, anche in tempo di guerra, il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla comunità internazionale.

Il diritto internazionale umanitario è strettamente legato al diritto bellico, che rappresenta l’insieme delle norme che disciplinano la condotta durante un conflitto armato (per approfondire leggi qui!): il primo si concentra sul “come” condurre la guerra, mentre il secondo racchiude in sé l’intero corpo di regole che tutelano la persona anche nei momenti più drammatici. Entrambi condividono però la stessa finalità: proteggere la dignità umana in situazioni di conflitto armato.

Storicamente le norme si sono sviluppate lungo due linee: da un lato, il cosiddetto diritto di Ginevra, rivolto alla protezione delle persone deboli del conflitto; dall’altro, il diritto dell’Aja, che disciplina la condotta delle ostilità e limita i mezzi e i metodi di combattimento. Oggi questa distinzione ha solo valore descrittivo, perché con il tempo le due tradizioni si sono fuse in un sistema unitario. Accanto alle fonti pattizie, che nascono da convenzioni e trattati, vi sono le fonti consuetudinarie, derivanti dalla pratica costante e riconosciuta degli Stati.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, occorre distinguere tra conflitti internazionali e conflitti non internazionali. I primi sono scontri tra due o più Stati e comprendono anche le guerre di liberazione contro dominazione coloniale, occupazione straniera o regimi razzisti, in virtù delle norme aggiuntive del 1977 alle Convenzioni di Ginevra. In questi casi si applicano le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, considerate interamente diritto consuetudinario, insieme ad altre norme internazionali pattizie e consuetudinarie sulla condotta delle ostilità.

I conflitti armati non internazionali si svolgono invece all’interno di uno Stato e vedono contrapposte le forze governative e gruppi armati organizzati, oppure gruppi armati tra loro. Non sono comprese semplici rivolte, sommosse o episodi isolati di violenza. Anche in queste situazioni trovano applicazione le regole minime sancite dall’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra, che impongono il rispetto della dignità umana e vietano torture, trattamenti inumani, prese di ostaggi e condanne senza giusto processo. In presenza di condizioni particolari, come un controllo territoriale effettivo da parte dei gruppi ribelli e una capacità organizzativa stabile, può applicarsi anche il secondo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, che dettaglia ulteriormente le garanzie.

Il diritto internazionale umanitario si estende inoltre alle operazioni di supporto alla pace. In linea di principio, queste missioni non sono assimilate a conflitti armati, ma se le forze impegnate in operazioni di peacekeeping si trovano coinvolte in ostilità di intensità paragonabile a quella bellica, scatta l’applicazione delle regole del diritto dei conflitti armati. I contingenti internazionali, in tali situazioni, possono trovarsi autorizzati all’uso della forza non solo per autodifesa ma anche per imporre il rispetto degli accordi di pace. La giurisprudenza ha chiarito che le norme umanitarie restano applicabili anche dopo la fine delle ostilità, fino al raggiungimento di una pace generale.

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