Il danno erariale consiste tanto nel danneggiamento quanto nel deterioramento, nella distruzione, lesione o perdita dei beni, materiali, valori o denaro pubblico (cioè, in poche parole, del patrimonio pubblico), nonché nel mancato conseguimento di un guadagno o di un qualsiasi incremento patrimoniale della Pubblica Amministrazione. Come si è avuto già modo di evidenziare, la legge generalmente non tipizza le ipotesi di danno erariale e queste possono quindi essere le più varie. Tale danno, che deve essere economicamente valutabile (cioè deve poter essere quantificabile dal punto di vista patrimoniale – per approfondire il tema clicca qui!), può essere conseguenza sia diretta che indiretta della condotta del pubblico dipendente. In tale contesto, non dimentichiamoci che la costante evoluzione giurisprudenziale (cioè del modo di intendere le cose fatte dai giudici) tende poi ad allargare i confini tradizionali del concetto di danno erariale e di patrimonio pubblico, sottoponendo al vaglio della Corte dei conti anche ipotesi che in passato non rientravano nella relativa competenza: non pensate cioè più che il danno erariale sia solo fisico o materiale come può essere, ad esempio, la rottura di un sistema d’arma o la perdita di materiali dell’amministrazione. Negli anni, infatti, il danno sta passando ad una concezione più “giuridica” che abbraccia anche la lesione di interessi [1] (molto meno materiali) che appartengono a tutta la collettività, come nel caso del danno all’immagine (leggi qui per approfondire) quanto del cosiddetto danno all’economia nazionale, o del danno all’equilibrio finanziario, all’ambiente, al buon andamento della Pubblica Amministrazione, eccetera.
TCGC
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[1]: sono oggi poi teoricamente risarcibili anche danni conseguenza della semplice lesione di un “interesse”, come ad esempio gli interessi della persona che via via vengono riconosciuti e tutelati dalla legge e dai giudici. Anche tali “interessi” personali, devono ovviamente avere un contenuto patrimoniale, essere cioè economicamente rilevabile e valutabile.