Il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione è quel particolare tipo di danno erariale (per approfondire leggi qui!) che si concretizza sostanzialmente nella perdita di prestigio e di credibilità della pubblica amministrazione a seguito delle condotte illecite tenute dai propri dipendenti “infedeli” [1]. Tale situazione, che prende vita nella sfiducia dei cittadini nel corretto funzionamento dell’apparato pubblico, nonché nelle spese eventualmente necessarie per ricostruire la propria buona reputazione:
- fino al 2016 (ovvero fino all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile – D. Lgs. n.174 del 2016), riguardava esclusivamente i delitti contro la Pubblica Amministrazione (cioè quelli previsti al Capo I, Titolo II, del libro secondo del codice penale);
- dal 2016 e, in particolare, dall’entrata in vigore del codice di giustizia contabile (in ossequio soprattutto di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, let. g dell’allegato 3 al citato D. Lgs. n.174 del 2016), riguarda invece qualsiasi forma di reato commesso dal pubblico dipendente.
Ho sostanzialmente scritto quello che volevo … una piccola precisazione prima di concludere è d’obbligo … tenete presente che per questo tipo di danno, l’azione della procura della Corte dei conti può infatti prendere il via solo a seguito della condanna del dipendente da parte del giudice penale con sentenza passata in giudicato!
TCGC
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright avvocatomilitare.com
[1]: pensiamoci bene, la Pubblica Amministrazione non è una persona fisica e può quindi soffrire solo per quei diritti di cui può disporre pur senza la fisicità della persona come il nome, il prestigio, la reputazione cioè, altrimenti detto, la propria immagine!