Un collega mi ha chiesto cosa sia il “Comitato dei Capi”. Beh … iniziamo col dire che il nome esatto da utilizzare è Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate. Ebbene, esso non è altro che un organo consultivo a disposizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa (per fargli meglio esercitare le proprie funzioni, insomma!) di cui fanno parte, oltre che il Capo di Stato Maggiore della Difesa (che lo presiede), i tre Capi di Stato Maggiore di Forza Armata (Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare), il Segretario Generale della Difesa ed il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il “Comitato dei Capi” viene essenzialmente disciplinato dall’:
- articolo 28 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che prevede che:“Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. È presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. 2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell’Arma, e per il Segretario generale della difesa. 3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell’organo sono contenute nel regolamento” (e cioè dal TUOM);
- articolo 102 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) che statuisce, inoltre, che:“Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, di cui all’articolo 28 del codice [cioè del COM, proprio all’articolo che ho postato poco sopra!] è presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa che lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l’esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo. 3. Il Ministro può chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa. 4. Il Presidente del Comitato può invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell’amministrazione pubblica, nonché personalità di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare. 5. Il funzionamento del Comitato è assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa”.
TCGC
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