Il codice civile disciplina tre tipologie di testamento ordinario: il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto. Li definiamo “ordinari” per distinguerli da quelle forme speciali (e semplificate) di testamento alle quali il codice civile di consente di ricorrere quando ci si trovi in presenza di circostanze che impediscano o rendano estremamente difficoltoso il rispetto delle le forme “ordinarie”, ovvero:

Vediamo ora in estrema sintesi quali sono …

TESTAMENTO OLOGRAFO (art. 602 c.c.): “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento ”.

Il testamento olografo è certamente la forma di testamento più semplice e diffusa perché è il testatore che lo redige personalmente sotto forma di una scrittura privata. Tre sono i requisiti fondamentali di un testamento olografo, ovvero che tale testamento sia:

  1. scritto interamente di pugno dal testatore. Il termine “olografo” viene dal greco e significa appunto “scrivere tutto intero”;
  2. datato con indicazione del giorno, mese e anno (o di un giorno preciso come ad esempio ferragosto 2019 o natale 2018);
  3. sottoscritto, con indicazione del nome e del cognome del testatore oppure, qualora non contenga il nome e il cognome del testatore, sia tale da designarlo/individuarlo con certezza.

Ai sensi dell’art. 606 del codice civile, il testamento olografo “è nullo solo quando manca l’autografia o la sottoscrizione”, mentre per “ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato” da chi vi abbia interesse.

TESTAMENTO PUBBLICO (art. 603 c.c.): “Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio […]”.

La differenza principale dal testamento olografo è che questo tipo di testamento non è una scrittura privata, bensì un atto pubblico che come ogni altro atto pubblico fa piena prova sino a querela di falso. I requisiti del testamento pubblico sono i seguenti:

  1. dichiarazione fatta dal testatore al notaio alla presenza di due testimoni;
  2. redazione della volontà del testatore fatta per iscritto dal notaio;
  3. lettura del testamento fatta dal notaio al testatore, alla presenza dei due testimoni;
  4. indicazione del luogo e della data del ricevimento e dell’ora della sottoscrizione;
  5. sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio.

TESTAMENTO SEGRETO (art. 604 c.c.): “il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato […]”. Prevede poi alcune formalità precise (art. 605 c.c.): “La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. […] Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio”.

Questa è la terza e ultima forma di testamento ordinario presa in considerazione dal codice civile che assomma, da un lato, la segretezza dei contenuti come nel testamento olografo e, dall’altro, quello della certezza che questo non venga modificato, alterato o distrutto da terze persone come avviene nel testamento pubblico, proprio in virtù dell’intervento del notaio.

Una precisazione finale è d’obbligo: avvocatomilitare.com persegue finalità meramente divulgative e, conseguentemente, l’approccio seguito è necessariamente molto sintetico, non tale cioè da garantire una completa disamina dell’argomento. Ecco perché mi permetto di darvi un consiglio: prendete in considerazione l’idea di sentire un notaio, non abbiate paura di informarvi e di approfondire bene la vostra situazione soprattutto se si parla di eredità … evitate cioè di commettere errori che potrebbero costarvi caro. Parafrasando una frase ricorrente su avvocatomilitare.com … se pensate che rivolgersi a un professionista del genere costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro provare a fare tutto da soli … pensateci sopra!

TCGC

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