Un collega mi ha chiesto di chiarirgli un dubbio: perché il codice penale militare di pace (CPMP) sanziona le percosse e le lesioni … non basta difatti il codice penale “comune” dato che prevede espressamente [1] tali reati? Beh, a prescindere dal fatto che il discorso che sto per fare potrebbe essere allargato anche ad altri reati militari come, ad esempio, quelli di minaccia (per approfondire leggi qui!), di ingiuria o di diffamazione (per approfondire leggi qui!) … possiamo dire che la principale ragione di tale “duplicazione” è la seguente:
- il codice penale “comune” prevede tali reati a tutela degli interessi “personali” della vittima … detto altrimenti, a tutela di un interesse privato della persona (sono difatti molto spesso perseguibili a querela della persona offesa – per approfondire leggi qui!);
- il codice penale militare di pace prevede invece tali reati a tutela della compagine militare: la “persona” viene infatti tutelata dal CPMP non in quanto tale ma perché strumento attraverso il quale l’Organizzazione militare persegue i propri fini e interessi … in questo caso la tutela penale viene quindi accordata a tutela di un interesse essenzialmente pubblico! Da qui trova giustificazione anche il fatto che tali reati non sono perseguibili a querela della persona offesa (per approfondire leggi qui!) ma semmai, quando ne ricorrano i presupposti, su richiesta del Comandante di corpo (per approfondire leggi qui!).
Tanto premesso, non essendo tali reati particolarmente complessi da comprendere, mi limito a postare integralmente gli articoli di interesse:
- articolo 222 del CPMP – Percosse:“Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”;
- articolo 223 del CPMP – Lesione personale:“Il militare che, cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 [2] e 585 [3] del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi” [4].
Un’ultima cosa prima di concludere: cos’è una “percossa” e in cosa si differenzia da una “lesione”? Percuotere significa colpire, esercitare violenza fisica … detto altrimenti “far male” fisicamente a una persona ma senza provocare alcuna lesione, cioè senza determinare quella che il codice penale definisce una “malattia nel corpo o nella mente”, ovverosia una menomazione funzionale del corpo che possa essere rilevabile com’è ad esempio, nei casi meno gravi, un livido, una contusione, un’ecchimosi eccetera … cose insomma che se andate al pronto soccorso potrebbero giustificare qualche giorno di prognosi (preciso che la “prognosi” altro non è se non una previsione che il medico fa sul decorso/esito della malattia). Ecco quindi che il tirare i capelli, lo schiaffeggiare (anche piano, magari solo per umiliare!) o il “prendere per il collo” in modo tale da causare dolore, sono di solito percosse e non lesioni … in via di estrema approssimazione, possiamo dire che la percossa è dunque una violenza fisica meno grave di una lesione!
Penso di avervi detto quanto basta per inquadrare a grandi linee il problema … non mi resta che salutarvi, ad maiora!
TCGC
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[1]: art. 581 del codice penale – Percosse:“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 […]”;
art. 582 del codice penale – Lesione personale:“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”;
art. 583 del codice penale – Circostanze aggravanti:“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; […]. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; […]”;
art. 585 del codice penale – Circostanze aggravanti:“Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583 quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Agli effetti della legge penale per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti”.
[2]: art. 583 del codice penale – Circostanze aggravanti:“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; […]. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; […]”.
[3]: art. 585 del codice penale – Circostanze aggravanti:“Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583 quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. Agli effetti della legge penale per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti”.
[4]: articolo 224 del CPMP – Lesione personale grave o gravissima:“Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, è grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale è gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni”.