“1. La Costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. 2. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali. 3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. 4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero” (art. 1475 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” – cosiddetto COM) . Questa era la norma sino all’11 aprile 2018 ovvero sino a quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 1475 del COM nella parte in cui vietava ai militari di costituire associazioni a carattere sindacale … affronteremo la questione tra breve, iniziamo col fare prima un poco di ordine.
Situazione PRIMA della sentenza della Corte costituzionale 120/2018.
Tradizionalmente, quantomeno sino alla citata sentenza della Corte costituzionale 120/2018, il diritto di associazione (di cui il diritto di associazione sindacale è un sottotipo) riconosciuto dall’articolo 18 della Costituzione non era di per sé vietato al militare; l’articolo 1475 del COM imponeva infatti all’Amministrazione militare solo il compito di “controllare” come tale diritto venisse materialmente esercitato, verificando cioè la compatibilità con i valori e i principi dell’ordinamento giuridico militare [1]. Perché allora era stata vietata al militare la costituzione/adesione ad associazioni professionali a carattere sindacale [2] nonché l’esercizio del diritto di sciopero [3]? La ragione di tali divieti era semplice nell’ottica del legislatore dell’epoca che, infatti, la giustificava:
- in primo luogo, nell’esistenza degli organismi di rappresentanza militare (COBAR, COIR e COCER), unici organi individuati dalla legge al perseguimento di finalità di autotutela della categoria militare;
- secondariamente, nella preoccupazione che la costituzione/adesione a siffatte associazioni sindacali, nonché l’esercizio del diritto di sciopero da parte del militare potesse ledere la disciplina e la coesione interna (per alcuni addirittura l’apoliticità [4]) dell’apparato militare pregiudicandone, quindi, l’efficienza generale;
- in ultima analisi e per quanto attiene al solo diritto di sciopero, ritenendo che la riserva di legge [5] presente all’articolo 40 della Costituzione fosse stata già utilizzata dal legislatore nel senso di vietarlo totalmente al militare (ebbene questa è una ipotesi eccezionale di divieto, cioè di proibizione totale dell’esercizio di un diritto costituzionale cui abbiamo fatto cenno prima).
La Corte costituzionale evidenziò al riguardo che il riconoscimento del diritto dei militari di costituire/aderire ai sindacati avrebbe aperto “inevitabilmente la via a organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell’ordinamento militare”. In tale ottica ed in considerazione dell’assoluta specialità [6] che caratterizza la condizione militare, continua la Corte, l’ordinamento assicurava comunque “forme di salvaguardia dei diritti fondamentali spettanti ai singoli militari quali cittadini, anche per la tutela di interessi collettivi, ma non necessariamente attraverso il riconoscimento di organizzazioni sindacali” (Corte costituzionale, sentenza 449/1999).
Situazione DOPO la sentenza della Corte costituzionale 120/2018.
La situazione cambia drasticamente dopo la sentenza in questione: la Corte costituzionale, infatti, inizia volente o nolente a dover riconsiderare il divieto di costituire associazioni sindacali in quanto incompatibile con norme internazionali [8] sorte nell’ambito del Consiglio d’Europa: la Carta sociale europea e, soprattutto, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo [9]. Ritengo utile evidenziare che né il Consiglio d’Europa né, tantomeno, le citate normative internazionali hanno nulla a che vedere con l’Unione Europea, infatti:
- il Consiglio d’Europa (CdE) è una organizzazione internazionale fondata a nel 1949 con il trattato di Londra al lo scopo di promuovere i diritti umani, sociali e la democrazia in Europa;
- la Carta sociale europea (CSE) è un trattato internazionale firmato a Torino nel 1961 (poi rivisto a Strasburgo nel 1996);
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è una convenzione internazionale firmata a Roma nel 1950 che prevede anche un apposito tribunale (la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo) a cui ogni individuo può far ricorso se ritiene gli siano stati lesi i diritti garantiti dalla convenzione stessa.
In tale ambito, ad esempio, l’articolo n. 11 della CEDU non lascia molti dubbi prevedendo che:“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato”. L’interpretazione di tale articolo è immediata quanto intuitiva: non si può vietare del tutto – come avveniva in Italia – la possibilità di costituire o aderire ad associazioni sindacali perché altrimenti si va contro la CEDU (e la CSE [10]): tale diritto può essere cioè limitato ma non vietato del tutto! Peraltro, la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva recentemente condannato la Francia proprio per questo motivo (Matelly contro Francia – 10609/10 e AdefDroMil contro Francia – 32191/09) e l’Italia rischiava quindi seriamente di essere a sua volta condannata. La Corte costituzionale, investita della questione, considerati soprattutto gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo nelle due richiamate sentenze (e tutta una serie di questioni che non approfondiremo per esigenze di chiarezza e sinteticità), dichiara quindi con la sentenza n. 120 del 2018 “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»”.
Cosa succede ora? Continua ad applicarsi l’articolo 1475 del COM nelle parti non dichiarate incostituzionali che prevedono, tra l’altro, che:
- la costituzione di associazioni o circoli fra militari [11] è – e rimane quindi – subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa” (comma 1);
- i militari continuano a non poter “aderire ad altre associazioni sindacali”, cioè quelle comuni che tutti conosciamo e che sono aperte anche al personale civile;
- permane integro il divieto di sciopero (comma 4), giustificato dall’esigenza di non “compromettere funzioni o servizi da considerare essenziali per il loro carattere di preminente interesse generale, ai sensi della Costituzione” (Corte costituzionale, sentenza 31/1969 [12]).
Per quanto attiene ulteriori eventuali limiti all’esercizio del diritto di associazione sindacale [13], continua la Corte costituzionale, è necessario un diretto intervento del Parlamento (ci vuole cioè una legge che regoli la materia) fermo restando che, per il tempo necessario per arrivare alla formale approvazione di una legge sui sindacati militari, alle associazioni sindacali riconosciute dal Ministro della difesa si applicherà di fatto la disciplina prevista per i diversi organismi della rappresentanza militare [14].
TCGC
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[1]: nella pratica non sono infrequenti intenti elusivi da parte di militari che costituiscono “associazioni e circoli” includendovi anche membri civili e rendendo quindi la relativa costituzione, stante il tenore letterale della legge, libera e non soggetta ad alcun “assenso del Ministro della difesa”.
[2]: peculiare, al riguardo, è la disciplina particolare riservata dalla legge ai militari di leva e a quelli richiamati in servizio temporaneo: l’articolo 2042 del codice dell’ordinamento militare, titolato “Limiti allo svolgimento di attività sindacale”, prevede infatti che:“1. I militari in servizio di leva o quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano in una delle seguenti condizioni: a) svolgono attività di servizio; b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; c) indossano l’uniforme; d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali”.
[3]: previsti addirittura agli articoli 39 e 40 della Costituzione.
[4]: Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 5 del 4 febbraio 1966. In tale remota pronuncia, il Consiglio di Stato, sebbene chiamato a pronunciarsi sul divieto di iscriversi ad organizzazioni sindacali da parte di un appartenente alla Polizia di Stato (all’epoca dei fatti, ancora militare), non ha esitato di rilevare addirittura che: “l’iscrizione ad un sindacato può implicare, attualmente, una scelta politica, così come l’iscrizione ad un partito”. Come ovvio, tale approccio è stato duramente criticato da dottrina e successiva giurisprudenza, ma rimane pur sempre una chiara testimonianza dell’attenzione riservata dalla giurisprudenza alla questione.
[5]: articolo 40 della Costituzione: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
[6]: concetto peraltro richiamato dalla Corte costituzionale anche nelle sentenze 125/1986 e 278/1987.
[8]: vincolanti ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione.
[9]: il diritto di associazione, di cui il diritto di associazione sindacale è emanazione, viene peraltro contemplato anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 12), dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 (art. 20) e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, anch’esso elaborato in ambito O.N.U. e sottoscritto in New York nel 1966 (art. 22).
[10]: l’articolo 5 della Carta sociale europea (CSE) prevede infatti che: “Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad organizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici e sociali”.
[11]: solo tra militari in attività di servizio. L’articolo 893 del codice dell’ordinamento militare chiarisce al riguardo che “il militare in servizio permanente è fornito di rapporto di impiego che consiste nell’esercizio della professione di militare”.
[12]: Pres. SANDULLI – Rel. MORTATI.
[13]: molto interessante è, al riguardo, il parere n. 01795/2018 fornito dal Consiglio di Stato al Ministero della Difesa.
[14]: Corte costituzionale, sentenza n. 120 dell’11 aprile 2018 (Pres. LATTANZI – Rel. CORAGGIO):“… è indispensabile una specifica disciplina legislativa. Tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l’adeguamento agli obblighi convenzionali, questa Corte ritiene che, in attesa dell’intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale»”.