Verranno ora presi in considerazione alcuni diritti e libertà fondamentali. Preciso da subito che dedicheremo al diritto di associazione (articolo 1475 del codice dell’ordinamento militare) uno specifico post (clicca qui), in considerazione della recente sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il previgente divieto per i militari di costituire associazioni a carattere sindacale. Per esigenze di chiarezza seguiremo l’ordine con cui tali diritti vengono disciplinati dal codice dell’ordinamento militare (COM):

  • articolo 1469 COM – Libertà di circolazione e sede di servizio:“ Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l’allontanamento dalla località di servizio. 2. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l’allontanamento dei militari dalla località di servizio è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo. 3. I militari che intendono recarsi all’estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione. 4. L’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio è disposto dall’articolo 744 del regolamento”.

Tale disposizione non crea particolari problemi interpretativi. L’articolo 1469 del codice dell’ordinamento militare pone una evidente limitazione all’esercizio del diritto riconosciuto dall’articolo 16 della Costituzione, nella parte in cui riconosce al cittadino la libertà di “circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”, nonché “di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi”. Tale possibile limitazione alla libertà di movimento del militare, che trova giustificazione in esigenze pratiche (come, ad esempio, esigenze operative quali la partecipazione a missioni nazionali o internazionali, esigenze addestrative o di approntamento, se non addirittura in caso di mobilitazione) oppure organizzative degli E/D/R/C [1] di appartenenza. Ovviamente, la limitazione di tale diritto costituzionale deve essere sempre adeguatamente motivata, nonché trovare piena giustificazione in oggettive ragioni di servizio o di impiego.

  • articolo 1470 COM – Libertà di riunione:“ Sono vietate riunioni non di servizio nell’ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti. 2. Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme”.

Tale articolo regola la libertà di riunione sancita all’articolo 17 della Costituzione. Evidente è la ratio della norma: limitare la libertà di riunione del militare in modo da “porre un freno” a tutte quelle attività collettive che, siccome non veicolate attraverso gli ordinari e legittimi canali della rappresentanza militare, potrebbero potenzialmente andare a ledere la disciplina e, quindi, la “tenuta” generale della compagine militare.

Alcuni commentatori ritengono che l’oggetto di tale divieto non sia di per sé l’assembramento fisico di militari, quanto il perseguimento di obiettivi ulteriori, ovvero che trascendono la fisicità stessa della riunione. La libertà di riunione riconosciuta dalla Costituzione è infatti un mezzo e non un fine: non costituisce cioè un diritto in sé, rappresentando invece il mezzo attraverso il quale il singolo può veicolare, amplificare e perseguire finalità ulteriori (siano esse politiche, di propaganda, culturali, sindacali eccetera) che sono qualcosa di più della mera riunione fisica di più persone.

  • articolo 1471 COM – Libertà di culto:“ I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l’assistenza dei loro ministri. 2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio. 3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all’assistenza spirituale alle Forze armate. 4. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo. 5. Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonché dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica”.

Anche tale disposizione non presenta particolari problemi interpretativi, rappresentando una specificazione dell’articolo 19 della Costituzione che riconosce a “tutti [ivi inclusi, ovviamente, i militari] il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa […]”.

  • articolo 1472 COM – Libertà di manifestazione del pensiero:“ I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione. 2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica. 3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica”.

Chiara emanazione dell’articolo 21 della Costituzione che riconosce ad ogni individuo la libertà di manifestazione del proprio pensiero, l’articolo 1472 del codice dell’ordinamento militare rappresenta il punto di equilibrio tra la libera manifestazione del pensiero e il dovere di riservatezza/riserbo sulle questioni militari. Infatti, qualora la trattazione inerisca ad “argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio”, la relativa autorizzazione spetta all’Autorità militare [2] a seguito di un esame dell’argomento da trattare.

  • articolo 1483 COM – Esercizio delle libertà in ambito politico:“ Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche. 2. Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative”.

Mi permetto di osservare preliminarmente che i militari, al pari di ogni altro pubblico dipendente, “sono al servizio esclusivo della Nazione” (articolo 98 della Costituzione) [3] affinché sia garantita l’imparzialità dell’azione amministrativa. Tale imparzialità, in considerazione della delicatezza della funzione svolta dalle Forze Armate, si estrinseca in ambito militare nel dovere di mantenersi al di fuori delle competizioni politiche per garantire la necessaria apoliticità di tutta l’organizzazione militare. Tale apoliticità, che si concretizza nella soggezione:

  • al Presidente della Repubblica [4], organo neutrale e super partes per eccellenza che la Costituzione pone al “comando delle Forze Armate” (articolo 87 della Costituzione);
  • al Ministro della difesa, in quanto “massimo organo gerarchico e disciplinare [5]”,

ribadisce implicitamente il monopolio statale nell’uso dello strumento militare, nel senso di cui all’articolo 18, comma 2, della Costituzione nella parte in cui proibisce appunto “le associazioni […] che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.

Tirando le somme, rimane da chiedersi: il militare può dunque iscriversi a un partito politico? La risposta a tale quesito non è banale e ho quindi ritenuto opportuno dedicare uno specifico post all’argomento (clicca qui).

TCGC

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[1]: Enti/Distaccamenti/Reparti/Comandi.

[2]: individuata al successivo articolo 1473 COM – Autorità competente al rilascio della autorizzazione: “1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata: a) per l’Esercito italiano, per la Marina militare, per l’Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori; b) per l’Arma dei carabinieri, dal Comando generale; c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa; f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), dall’autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono.2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l’indicazione dell’argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell’autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile”.

[3]: tale concetto è esplicitato dal COM all’articolo 1348 quale dovere di fedeltà del militare:“1. L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare. 2. Il comportamento dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche deve essere improntato a principi di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato”.

[4]: l’articolo 714 TUOM esplicita i doveri del militare relativamente alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica:“1. I militari hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che rappresenta l’unità nazionale e ha il comando delle Forze armate secondo l’articolo 87 della Costituzione”.

[5]: articolo 10 COM – Attribuzioni del Ministro della Difesa:“1. Il Ministro della difesa, preposto all’amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare: a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all’esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento; b) emana le direttive in merito alla politica militare, all’attività informativa e di sicurezza e all’attività tecnico-amministrativa; c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale; d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché’ la pianificazione relativa all’area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa. 2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell’organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare: a) sul livello di operatività delle singole Forze armate; b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile; c) sull’attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall’esistente struttura ministeriale; d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l’operatività delle Forze armate; e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa. 3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell’ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell’articolo 177”.