Come abbiamo avuto modo di vedere nel post dedicato alla consegna di rigore (leggi qui), ai sensi dell’articolo 1362 del Codice dell’ordinamento militare, tale sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta (ragazzi “può” non significa “deve”!) solo “per le infrazioni specificamente indicate nell’articolo 751” del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM), ovverosia per “i seguenti specifici comportamenti:

1) violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (articolo 712);

2) violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (articolo 714);

3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato (articolo 713);

4) violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 722 e 723);

5) inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d’ufficio (articolo 722) e delle disposizioni che regolano l’accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (articolo 723);

6) trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d’ufficio (articolo 722 e articolo 1472 del codice);

7) omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (articoli 715 e 722);

8) violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (articolo 723);

9) comportamento lesivo del principio della estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche (articolo 1483 del codice);

10) partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative, nelle condizioni indicate nell’articolo 1350, comma 2, del codice (articolo 1483 del codice);

11) adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (articolo 1475, comma 2, del codice) di fatto abrogato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 che ha riconosciuto il diritto dei militari di costituire associazioni a carattere sindacale (ho dedicato all’argomento uno specifico post);

12) svolgimento di attività sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui è prevista l’integrale applicazione della normativa disciplinare (articolo 2042 del codice);

13) partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell’ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o sono in uniforme (articolo 1470 del codice);

14) violazione del dovere di informare al più presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (articolo 1349 del codice);

15) emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti d’istituto (articolo 727);

16) comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 725, 732 e 733);

17) comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (articolo 719);

18) negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 725 e 726);

19) inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell’esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell’attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell’ambito del proprio comando, ufficio, unità ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all’entità del danno cagionato (articoli 725 e 726);

20) mancanza d’iniziativa nelle circostanze previste dal regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (articolo 716);

21) omissioni nell’emanazione o manifesta negligenza nella acquisizione della consegna (articolo 730);

22) negligenza o imprudenza o ritardo nell’esecuzione di un ordine o nell’espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte (articoli 716, 717 e 729);

23) abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell’ordine o alle disposizioni che regolano l’orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 717, 734 e 740);

24) grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell’impiego del personale e dei mezzi o nell’uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali e infrastrutture. Danni di rilevante entità procurati ai materiali e ai mezzi della Amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 723, 725 e 726);

25) abituale negligenza nella custodia e nell’uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d’ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 717 e 723);

26) abituale negligenza nell’apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 717 e 718);

27) comportamenti e atti di protesta gravemente inurbani (articolo 732);

28) comportamento particolarmente violento fra militari (articolo 732);

29) allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto a una prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 727 e 730);

30) trasgressione alle limitazioni poste all’allontanamento dalla località di servizio (articoli 1469 del codice e 744);

31) ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (articoli 729 e 741);

32) reiterata inosservanza dell’obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all’estero, per un periodo superiore alle 24 ore (articolo 1469, comma 3, del codice);

33) inosservanza ripetuta delle norme attinenti all’aspetto esteriore o al corretto uso dell’uniforme (articoli 720 e 721);

34) trasgressione al divieto dell’uso dell’uniforme nelle circostanze previste dal regolamento (articoli 720 e 746);

35) ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (articolo 746);

36) dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 735, 1365 del codice e 1366 del codice); 37) detenzione e uso in luoghi militari – se ne è fatto espresso divieto – di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (articoli 722 e 745);

38) detenzione o porto di armi o munizioni di proprietà privata in luogo militare, non autorizzati (articoli 723 e 745);

39) introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti (articoli 722 e 745);

40) comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica, e tali da escludere o condizionare l’adempimento di un servizio, o violativi dell’obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all’articolo 718);

41) inosservanza degli obblighi connessi all’esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento (articoli 1358, 1361 e 1362 del codice);

42) comportamenti intesi a limitare l’esercizio del mandato del difensore (articolo 1370, comma 3, del codice);

43) violazione da parte dei componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (articoli 1370, comma 3, 1399, comma 4, e 1400 del codice);

44) comportamenti intesi a discriminazione politica (articolo 1483 del codice);

45) trattazione presso gli organi di rappresentanza militare di materie non consentite dalla legge;

46) invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. E’ fatta eccezione per i componenti del COCER per quanto riguarda le materie di competenza di tale organo rappresentativo;

47) adesione, qualificandosi come appartenente a un organo di rappresentanza militare, a iniziative, o riunioni, od ordini del giorno, o appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva autorizzazione dell’autorità gerarchica competente se il fatto e’ lesivo degli interessi delle Forze armate;

48) svolgimento di attività connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell’autorità gerarchica competente;

49) ripetuta promozione, quale appartenente a un organo di rappresentanza militare, di rapporti con organismi estranei alle Forze armate, senza preventiva autorizzazione dell’autorità gerarchica competente;

50) atti diretti a condizionare l’esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza militare;

51) attività di propaganda elettorale fuori dai luoghi militari per le elezioni degli organi di rappresentanza;

52) attività di propaganda all’interno dei luoghi militari nelle ore di servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con l’ausilio di mezzi non consentiti dal regolamento;

53) atti e intimidazioni che turbano il regolare svolgimento delle elezioni per la rappresentanza militare;

54) alterazione dei risultati di una consultazione elettorale per la formazione degli organi della rappresentanza militare;

55) inosservanza delle disposizioni relative al funzionamento dell’organo di rappresentanza militare di appartenenza […]”.

Inoltre, per dovere di completezza, vi ricordo che ai sensi del citato articolo 751 TUOM sono sanzionabili con la consegna di rigore anche “i comportamenti indicati dall’articolo 1362, comma 7, del codice” dell’ordinamento militare, ovvero i “fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell’articolo 260 c.p.m.p. [codice penale militare di pace – per approfondire leggi qui!]” e quelli “che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare”.

a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell’articolo 260 c.p.m.p.; b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale e’ stato instaurato un procedimento disciplinare.
: a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell’articolo 260 c.p.m.p.; b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale e’ stato instaurato un procedimento disciplinare.
: a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell’articolo 260 c.p.m.p.; b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale e’ stato instaurato un procedimento disciplinare.

TCGC

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