Un collega mi chiede: in quale legge sono elencati gli impedimenti all’avanzamento del personale militare? Beh … come sempre la risposta è semplice … nel Codice dell’Ordinamento Militare (Decreto legislativo n. 66 del 2010 – cosiddetto COM)! Infatti, se prendete l’articolo 1051, al comma 2 trovate scritto che “[…] non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare:

a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;

b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;

c) sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado;

d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni […]”.

Ovviamente, c’è altro … molto altro da dire, ma per esigenze di chiarezza e sinteticità è meglio che mi fermi qui! Se comunque ho stuzzicato in voi cusiorità sull’argomento, iniziate con l’andare a leggervi l’articolo 1051 COM nella sua interezza …

Ad maiora!

TCGC

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