Un lettore mi ha chiesto di chiarire un argomento semplice ma che non di rado crea problemi interpretativi, soprattutto a chi si sta ancora avvicinando al mondo del diritto. Infatti, leggendo i testi giuridici si trovano spesso riferimenti alla giurisprudenza “di merito” e alla giurisprudenza “di legittimità”, ai giudici “di merito” e ai giudici “di legittimità” … ma cosa significano tali espressioni? Cosa vogliono esattamente dire?

Non me ne vogliano i colleghi giuristi ma questo post non è proprio stato scritto per loro … beh, azzardiamo iniziando a dire che i giudici di merito (come, ad esempio, i giudici del Tribunale o quelli della Corte di Appello) sono quei giudici che acquisiscono i fatti, li analizzano e decidono applicando la legge al caso concreto … decidono cioè sia sulle questioni di fatto che su quelle di diritto. Mi spiego meglio: una volta presi i documenti, sentiti i testimoni, esaminate le perizie acquisite nel corso del processo … ricostruiti insomma i fatti (ecco perchè si parla di “questioni di fatto”), il giudice di merito interpreta le pretese delle parti secondo la legge, valuta i fatti inquadrandoli dal punto di vista giuridico (affronta cioè le cosiddette “questioni di diritto”) per poi decidere (con sentenza) sulla controversia … dice cioè chi ha ragione e chi ha torto entrando appunto “nel merito” della questione! I giudici di legittimità (cioè quelli della Suprema Corte di Cassazione) partono invece dando i fatti per provati per come emergono dalla sentenza impugnata (la Cassazione, infatti, entra in gioco solo quando si impugna una sentenza di merito), limitandosi al mero esame giuridico della controversia: decidono cioè sulle sole questioni di diritto, sia sostanziali che processuali. Infatti, quando un processo arriva in Cassazione, nella normalità dei casi ciò significa che si sono già svolti due gradi di giudizio (di solito davanti al Tribunale in primo grado ed alla Corte di Appello in secondo grado) nel corso dei quali le parti hanno già avuto modo di produrre documenti, far sentire testimoni o consulenti, contestare quello che afferma la controparte eccetera …di provare insomma i fatti! Il giudice di legittimità svolge quindi la fondamentale funzione di esaminare il lavoro del giudice di merito controllando se la relativa sentenza sia logica e, soprattutto, rappresenti il risultato della corretta applicazione/interpretazione le norme … detto altrimenti, controlla la sentenza di merito per appurare se la legge che è stata applicata sia proprio quella che doveva essere applicata al caso e, soprattutto, se sia stata correttamente interpretata. Al termine di tale giudizio la Suprema Corte confermerà la sentenza di merito se la riterrà esente da errori oppure, in caso contrario, la “casserà”  (il termine “Cassazione” proviene proprio dall’atto di “cassare” che significa annullare, cancellare, eliminare … ):

  • “con rinvio” se deciderà di rimandare le carte al giudice di merito (non quello che ha emesso la sentenza annullata, ma uno diverso dello stesso grado) in modo che si decida nuovamente sul caso, seguendo però le indicazioni fornite dalla Cassazione stessa;
  • “senza rinvio” se invece riterrà opportuno decidere direttamente, mettendo quindi fine definitivamente alla controversia.

Spero di esser riuscito a farvi afferrare il problema … ad maiora!

TCGC

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