Un collega appassionato di motori mi chiede chiarimenti sul cosiddetto “tuning”, ovverosia sulla pratica di “modificare” la propria auto o motocicletta rispetto agli standard produttivi. Vi confesso che anche io, da ragazzino, mi sono divertito ad “armeggiare” sul motore della mia vespa, cambiando qualche pezzo per farle guadagnare un poco in potenza e velocità … beh, lasciando da parte i ricordi, iniziamo col dire che è sostanzialmente libera l’effettuazione di una mera modifica estetica o di qualche particolare meccanico che risulti compatibile con le caratteristiche tecniche del veicolo. È altresì lecita la modifica che, anche se non compatibile con le caratteristiche tecniche del veicolo, viene però omologata dal Ministero dei Trasporti [1].

Le cose cambiano sensibilmente però allorquando le modifiche, in assenza di omologazione da parte del Ministero dei Trasporti, vanno a cambiare sensibilmente le caratteristiche tecniche del veicolo e mi riferisco alle modifiche effettuate allo scarico (che deve mantenere gli standard ecologici e di rumorosità indicati nella carta di circolazione), al motore (ad eccezione dell’installazione di alimentazione a metano o GPL), alla centralina (con particolare riguardo alla cosiddetta “rimappatura”) eccetera. In questi casi, si rischia difatti una sanzione amministrativa abbastanza “salata” [2], il ritiro della carta di circolazione e possibili problemi con la compagnia di assicurazione che potrebbe non coprirvi in caso di incidente.

Ovviamente, la cosa vale esclusivamente per i veicoli destinati alla circolazione su strada! Mi spiego meglio … se siete, ad esempio, appassionati di motocross e il fine settimana vi dilettate a gareggiare in pista non correte alcun rischio, sempre che trasportiate (e non guidiate quindi mai su pubblica strada!) la vostra moto da cross fino alla pista, usando magari un apposito carrellino di trasporto!

Visto che avvocatomilitare.com è un sito di diritto militare, ritengo di avervi detto abbastanza … se poi sono riuscito a sollecitare la vostra curiosità, sappiate che in rete potete trovare una miriade di articoli tecnici molto approfonditi sull’argomento … ad maiora!

TCGC

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[1]: Art. 78 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione:“1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio […]”.

[2]: Art. 78 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione:“[…] 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.