L’articolo 527 del codice penale stabilisce che: “chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano […]”. Senza entrare nel merito di cosa sia un “atto osceno” (cosa che immagino ben possiate immaginare e che segna il confine con il più lieve reato di “atti contrari alla pubblica decenza [1]”), dalla lettura di tale articolo emerge chiaro che il reato base preveda oggi solo una sanzione amministrativa pecuniaria (è stato infatti “depenalizzato” nel 2016) che, comunque, è veramente molto salata (arriva infatti a 30.000 euro!). Conseguenze penali vere e proprie presenta invece l’eventualità che tali “atti osceni” vengano compiuti “all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”, con pene che arrivano sino ai quattro anni e sei mesi di reclusione. Riassumendo al massimo quanto appena detto possiamo quindi dire: niente minori in zona, niente reato … solo una “salatissima” multa!
Tanto premesso, vediamo un caso pratico: chiariamo cioè a cosa si può andare incontro nel caso in cui si consumi un rapporto sessuale all’interno della propria autovettura. Iniziamo col dire che non vi è alcuna differenza se tale rapporto sessuale avvenga con la nostra moglie/marito, fidanzata/fidanzato ovvero con una prostituta/prostituto. La legge non fa distinzioni in base a al partner sessuale: tale comportamento, infatti, rimane sempre un atto osceno e si applica, conseguentemente, la sanzione amministrativa sino a 30.000 euro (sempre che non si rientri nel caso previsto dal secondo periodo, quello cioè che punisce gli atti osceni effettuati in luoghi “abitualmente frequentati da minori”).
È a questo punto evidente che la differenza tra mera sanzione amministrativa o reclusione la faccia il luogo in cui ci si apparta. Vediamo di fare un poco di chiarezza, la legge parla infatti di:
- “luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico” – Beh, il “luogo pubblico”, lo dice la parola stessa, è un luogo evidentemente accessibile a tutti senza restrizioni, come può essere una strada, una piazza, una piazzola di sosta o un parco. Il “luogo aperto al pubblico”, invece, è generalmente un luogo sia pubblico che privato accessibile sulla base di restrizioni (ad esempio l’orario di apertura o il pagamento di un biglietto) come può essere una discoteca, una biblioteca, un parcheggio a pagamento, un cinema, una caserma eccetera. Il “luogo esposto al pubblico”, infine, è quel luogo che non è liberamente accessibile ma, per come è fatto o è posizionato, rende chiaramente visibile ciò vi accade all’interno, come può essere un giardino, un terrazzo ovvero l’abitacolo di un’automobile;
- “luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano” – In questo caso la giurisprudenza ha chiarito che, a prescindere dai tradizionali luoghi abitualmente frequentati da minori (come è una scuola, un oratorio, un parco giochi eccetera), possano rientrare in tale categoria anche quei punti di aggregazione in cui i minori si incontrano e vi sviluppano la propria socialità come può essere, ad esempio, il muretto sotto casa o il cortiletto condominiale.
Prima di concludere, è bene tenere sempre in considerazione il fatto che diversi giudici abbiano in passato ritenuto ininfluente ai fini della configurabilità del reato l’ora notturna in cui ci si è appartati o il fatto che l’automobile fosse stata posizionata su una strada non frequentata o senza uscita, nonché l’aver adottato “cautele” quali, ad esempio, quella di aver oscurato i vetri dell’auto con dei giornali.
A prescindere dai malintenzionati che potreste incontrare, ora sapete abbastanza su cosa si rischia (dal punto di vista legale) a fare l’amore in auto…
TCGC
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[1]: articolo 726 del codice penale: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000”.