Domanda molto frequente: il militare può iscriversi al sindacato militare? … ma non era vietato? Sì, era vietato ma non lo è più: iscriversi ad un sindacato militare è difatti oggi assolutamente legale!

Facciamo però un piccolo passo indietro … come noto, infatti, fino al 2018 l’articolo 1475 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) prevedeva tra l’altro che “i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”, ma del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale divieto (Sentenza n. 120 del 2018 – per approfondire leggi qui!) e, contestualmente, ha invitato il Parlamento a varare una legge che regolasse la materia. Tale intervento legislativo si è concretizzato quattro anni dopo con l’approvazione della legge n. 46 del 28 aprile 2022 “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo” che è entrata in vigore il successivo 27 maggio.

Senza entrare in complessi discorsi sui problemi che presenta tale legge (che, non dimentichiamo, non è scolpita nella roccia ed è quindi sempre integrabile e migliorabile in futuro!) vediamo praticamente cosa prevede.

Innanzitutto, la legge n. 46 del 2022 modifica l’articolo 1475 del COM prevedendo espressamente che “i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze”, eliminando cioè il divieto cui abbiamo fatto riferimento all’inizio del post. A prescindere dalle ovvie disposizioni in materia di democraticità, neutralità ed estraneità dalle competizioni politiche, trasparenza eccetera, l’articolo 2 [1] della legge chiarisce subito che i sindacati militari differiscono di molto da quelli “tradizionali”: “l’attività sindacale [militare, infatti] è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare [… , ma …] tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi” (art. 2, comma 3, della legge n. 46 del 2022). Le limitazioni all’attività sindacale militare sono espressamente elencate al successivo articolo 4 [2] della legge che vieta, tra l’altro, di:

  • rappresentare lavoratori non militari;
  • preannunciare o proclamare lo sciopero;
  • promuovere manifestazioni in uniforme o con armi;
  • rappresentare solo alcune categorie di militari;
  • promuovere iniziative di organizzazioni politiche o supportarle in campagna elettorale.

Passiamo ora a vedere cosa può fare ed entro quali ambiti può essere quindi legittimamente svolta l’attività sindacale militare. Ebbene, l’articolo 5 [3] della legge n. 46 del 2022 prevede che un sindacato militare possa tutelare i propri iscritti, tra l’altro, nei seguenti settori:

  • rapporto di impiego, fornendo anche assistenza fiscale e consulenza previdenziale;
  • inserimento nel mondo del lavoro di chi si congeda;
  • provvidenze per infortuni e/o infermità contratte per causa di servizio;
  • pari opportunità;
  • tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
  • attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale degli iscritti e dei loro familiari,

escludendo però esplicitamente ogni possibile competenza in “materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all’impiego del personale in servizio” (art. 5 della legge n. 46 del 2022). Un paio di cose prima di concludere:

  • l’articolo 10 [4] della legge n. 46 del 2022 prevede che i militari fuori dal servizio possano tenere riunioni (cui è possibile prender parte anche in uniforme, se tenute in locali messi a disposizione dall’amministrazione, oppure solo in borghese se tenute invece in luoghi aperti al pubblico). Inoltre, tale articolo, autorizza esplicitamente “riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore  annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l’assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente” (art. 10 della legge n. 46 del 2022);
  • l’articolo 17 [5] della legge n. 46 del 2022 stabilisce che la competenza in materia di condotta antisindacale e di esercizio della libertà sindacale da parte dei militari sia del Giudice amministrativo, cioè dei Tribunali Amministrativi Regionali o del Consiglio di Stato (per approfondire leggi qui!).

C’è molto altro da dire ma ritengo opportuno fermarmi qui. Negli ultimi tempi molti colleghi mi hanno chiesto se sia giusto o meno iscriversi ad un sindacato militare … beh, iscriversi ad un sindacato militare non è giusto o sbagliato, iscriversi ad un sindacato militare è secondo me assolutamente doveroso! Io, ad esempio, mi sono iscritto all’Associazione Sindacale Professionisti Militari (A.S.P.M.I. – per approfondire leggi qui!), soprattutto per dare concretamente voce a chi può tutelare i nostri interessi, a partire da quelli previdenziali e pensionistici. Oggi, purtroppo, i più ancora subiscono inconsapevolmente l’attuale situazione di caos calmo, ma fra poco più di un quinquennio sono convinto che i nodi verranno drammaticamente al pettine. Dobbiamo fare lo sforzo di levarci gli occhiali con cui i nostri genitori vedevano il mondo per capire che la situazione è cambiata … e molto … prima o poi ce ne accorgeremo tutti, soprattutto quando arriveremo alla pensione … ecco perché è quantomai necessario iniziare ad organizzarsi ed a lavorare insieme oggi per evitare rimpianti domani … ad maiora

Per tutto ciò che ci siamo appena detti, vi lascio con il ritornello di una famosa canzone [6] di Antonello VENDITTI che credo possa egregiamente fare da colonna sonora a questo post:

“♪♫ … E quando pensi che sia finita ♪

♫ È proprio allora che comincia la salita ♫

♪ Che fantastica storia è la vita! … ♫♪

TGCG

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[1]: art. 2 della legge n. 46 del 2022 – Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:

a) democraticità dell’organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;

b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;

e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.

3. L’attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi”.

[2]: art. 4 della legge n. 46 del 2022 – Limitazioni:

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;

c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all’interno di un’associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;

f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;

g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell’economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

i) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni”.

[3]: art. 5 della legge n. 46 del 2022 – Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l’adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;

b) all’assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all’inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all’impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare […]”.

[4]: art. 10 della legge n. 46 del 2022 – Diritto di assemblea:

1. Per l’esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall’amministrazione, che ne concorda le modalità d’uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l’uso dell’uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l’assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell’articolo 17.

5. I comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l’esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari”.

[5]: art. 17 della legge n. 46 del 2022 – Giurisdizione:

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell’ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato previsto dall’articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All’articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-septies) è aggiunta la seguente: «m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta».

4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all’articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l’associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 8 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell’articolo 18.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell’associazione, è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l’invio di copia digitale della richiesta all’articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:

a) la denominazione e la sede dell’associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l’atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

b) il luogo dove è sorta la controversia;

c) l’esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

6. L’articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell’associazione e dell’articolazione dell’amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l’associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all’associazione.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, è redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell’accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l’accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell’ambito disciplinato dalla presente legge”.

[6]: “Che fantastica storia che è la vita” brano di Antonello VENDITTI uscito il 3 ottobre 2003 (per approfondire leggi qui!).