Inizio subito dicendovi che il reato di apologia di fascismo esiste veramente e non è la fantasia di qualche giornalista! Infatti, sono ancor oggi pienamente efficaci e vigenti le norme che vietano, tra l’altro:
- la ricostituzione del partito disciolto partito fascista;
- l’“apologia del fascismo”, cioè l’esaltazione, la propaganda o la pubblica difesa delle idee di cui esso era portatore;
- le semplici “manifestazioni fasciste”, da intendersi non come riunioni politiche, bensì come atteggiamenti tipici di quel periodo come è, ad esempio, il saluto romano.
Per inquadrare il problema, iniziamo col dire che il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Ebbene, tale disposizione costituzionale ha avuto poi attuazione con la legge 645 del 1952 [1] (cosiddetta legge Scelba) titolata proprio “norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione” che, oltre a definire cosa si intenda nella Costituzione per riorganizzazione del disciolto partito fascista [2] e sanzionare penalmente chi eventualmente lo promuove, organizza dirige o solo vi partecipa [3], punisce anche:
- l’apologia del fascismo ovvero il fare “propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell’articolo 1 [e cioè del disciolto partito fascista] con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila” (articolo 4). Tale articolo precisa inoltre che soggiace alla stessa pena “chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa […]”;
- le manifestazioni fasciste di chi “partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire […]” (articolo 5).
Sulla base di quanto precede, sono dunque dunque illegali l’apologia del fascismo come le mere manifestazioni esteriori che caratterizzavano in nazi-fascismo (mi riferisco sempre al cosiddetto saluto romano). Conseguentemente, vi invito a non sottovalutare mai comportamenti che, anche se tenuti per gioco e senza alcuna convinzione, possono comunque comportare delle pesanti conseguenze sulla vostra vita e sulla vostra carriera.
TCGC
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[1]: la legge 645 del 1952 è stata poi oggetto di modifiche e integrazioni dalla legge n. 152 del 1975 e dalla legge n. 205 del 1993 (cosiddetta legge Mancino).
[2]: “ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista” (articolo 1 della legge 645 del 1952).
[3]: “chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell’articolo 1 [e cioè del disciolto partito fascista], è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire. Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire. Se l’associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate. L’organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi” (articolo 2 della legge 645 del 1952).