Iniziamo col dire che è effettivamente più o meno così … ma con una importante precisazione: tale prerogativa è infatti riservata ai soli Ufficiali di Pubblica Sicurezza e non a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia [1]. Il Regio Decreto n. 773 del 1931 “Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza” (cioè il cosiddetto T.U.L.P.S.) prevede [2], al riguardo, che l’Autorità di Pubblica Sicurezza, quella cioè che “veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà, […] per mezzo dei suoi Ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati” (articolo 1).

Tanto premesso, sappiate che l’opportunità di farsi assistere dal Polizia (o eventualmente dai Carabinieri) per risolvere problemi “privati” non va assolutamente sottovalutata … potrebbe infatti risultare assai utile soprattutto alla luce della recente depenalizzazione di molti reati minori (come sono, ad esempio, l’ingiuria o il danneggiamento): la vittima di un reato depenalizzato che vuole ottenere giustizia avrebbe altrimenti come unica opzione possibile quella imbarcarsi in un’azione civile per il risarcimento del danno, con tempi e costi assolutamente non trascurabili. Ecco quindi che, rispolverando il T.U.L.P.S. del 1931 e il relativo regolamento attuativo del 1940, scopriamo che un’alternativa c’è … e non da poco! Certo stiamo parlando di una regolamentazione “stagionata” che però … credetemi … è pienamente vigente e molto ben conosciuta da tutte le Forze di Polizia!

Come funziona la bonaria composizione dei dissidi? Beh, innanzitutto va dato un “impulso” a tutta la procedura … bisogna cioè presentare una specifica istanza alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza che, ai sensi Regio Decreto n. 635 del 1940 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773” (cioè, per intenderci, il regolamento attuativo del T.U.L.P.S.):

  • invita le parti a comparire dinanzi ad essa, in un termine congruo pel tentativo di conciliazione” (articolo 5);
  • chiarisce alle parti la questione di fatto e i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equità che valga a prevenire eventuali incidenti. Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario. Il processo verbale, firmato dalle parti e dal funzionario, può essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione” (articolo 6).

Quanto avete appena letto significa sostanzialmente che si viene convocati dalla Polizia di Stato (o eventualmente dai Carabinieri), ci si mette intorno a un tavolo e si cerca una soluzione “pacifica” alla questione … tutto ciò senza dover pagare un legale e, soprattutto, ottenendo alla fine anche un verbale che potrebbe esserci molto utile in un futuro processo. Tale verbale, infatti, è una scrittura privata riconosciuta (per approfondire leggi qui!) che “cristallizza” la situazione e non di rado aiuta a fare in modo che l’accordo raggiunto venga rispettato, eventualmente anche di fronte al giudice di un successivo procedimento giudiziario … ricordiamoci infatti che, come abbiamo appena letto, “fa fede in giudizio”!

A chi va presentata l’istanza? Nella stragrande maggioranza dei casi al capo dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo e cioè al Questore se ci si trova nel Capoluogo di Provincia oppure al funzionario preposto al Commissariato di Polizia, se ci troviamo in un Comune diverso dal Capoluogo di Provincia. Ma se ci si trova in un Comune dove non c’è alcuna Autorità di Pubblica Sicurezza, dove cioè dove non c’è nemmeno un Commissariato di Polizia? Beh, in tal caso ci si rivolge al Sindaco, in qualità di ufficiale del Governo che, con ogni probabilità, chiederà il concorso di qualificato personale dell’Arma dei Carabinieri (in tal caso potreste inviare l’istanza al Sindaco, mettendo “per conoscenza” i Carabinieri del luogo … nulla lo vieta!).

Tanto detto, chi sono gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza che dovrebbero procedere alla bonaria composizione dei dissidi? La domanda non è banale perché, come avete letto all’inizio del post, tale qualifica non spetta a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia! Facendo quindi un poco di ordine, sappiate che la qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza compete:

  • in primo luogo, al personale del ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato (articolo 39 della legge n. 121 del 1981);
  • in secondo luogo, agli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri che “hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica sicurezza” (articoli 51 del Regio Decreto n. 1169 del 1934 e 179 del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare”, il cosiddetto COM);
  • in terzo luogo, agli Ispettori Superiori e i Sostituti Commissari della Polizia di Stato [3] (articolo 26 del D.P.R. n. 335 del 1982 “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), nonché ai Luogotenenti e Marescialli maggiori dell’Arma dei Carabinieri [4] (articolo 179 del citato COM) che, in caso di assenza o impedimento dei propri superiori gerarchici, assumono infatti anche la qualifica di Ufficiale di Pubblica sicurezza;
  • in ultima analisi, come abbiamo peraltro appena accennato, al Sindaco del Comune che risulti privo di un Ufficio di Pubblica Sicurezza e, cioè, dove non vi sia nessun Commissariato di Polizia [5] (ai sensi, tra gli altri, dell’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”).

Bisogna inoltre tener presente che la legge accorda alla Polizia di Stato una chiara preferenza nell’esercizio delle funzioni di Pubblica Sicurezza: infatti, “quando, nella esplicazione di mansioni inerenti all’esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di P.S. concorrono contemporaneamente ufficiali dei [Carabinieri] e funzionari di P. S., la direzione del servizio è demandata a questi ultimi” (articolo 51 del Regio Decreto n.1169 del 1934) … è quindi alla Polizia di Stato che dovete rivolgervi in prima battuta! Tutti gli altri appartenenti alle Forze di Polizia sono meri Agenti di Pubblica Sicurezza e quindi non hanno alcun titolo a provvedere alla bonaria composizione dei dissidi privati.

Augurandomi che i contenuti di questo post possano risultarvi in qualche modo utili, non mi resta che salutarvi … ad maiora!

TCGC

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[1]: ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 121 del 1981, “ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato [anche se, come sappiamo, è ormai confluito nell’Arma dei Carabinieri]. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”.

[2]: peraltro, anche l’articolo 35 del Regio Decreto n. 690 del 1907 “Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza” (anch’esso tutt’ora vigente!) già vent’anni prima del T.U.L.P.S. aveva già previsto che “gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi. Qualora lo credano necessario, possano estendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne farà menzione”.

[3]: ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 335 del 1982 “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”, gli Ispettori Superiori e i Sostituti Commissari della Polizia di Statosono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza”.

[4]: ai sensi dell’articolo 179 del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare”, (cosiddetto COM), i Luogotenenti e Marescialli maggiori dell’Arma dei Carabinierisono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza”.

[5]: ai sensi della legge n. 121 del 1981, “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, l’Autorità di Pubblica Sicurezza è organizzata a livello:

  • centrale, con la competenza del Ministero dell’Interno (art. 1 della legge n. 121 del 1981);
  • provinciale, con competenza del Prefetto o del Questore (artt. 13 e 14 della legge n. 121 del 1981);
  • locale, con competenza del Questore (nel capoluogo di Provincia), dei funzionari preposti a un Commissariato di Polizia (negli altri Comuni) ovvero dei Sindaci, nei Comuni dove non vi siano Commissariati di Polizia (art. 15 della legge n. 121 del 1981).