Un collega mi scrive per sapere se esiste davvero una norma che obblighi il Comandante di una nave ad “affondare” con essa (ad esempio in caso di naufragio). Beh … iniziamo subito col dire che la risposta è no! Dal punto di vista giuridico, infatti, non esiste un alcun obbligo del genere (fortunatamente direi!) sebbene nel passato, anche non lontanissimo, si siano effettivamente registrati episodi di eroismo del genere.
Tanto premesso, sappiate che dal punto di vista giuridico il Comandante ha però un particolare e qualificato dovere di esporsi al pericolo: infatti, il Codice della navigazione (R.D. n. 327 del 1942) prevede espressamente che “[…] il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia” (articolo 303 del Codice della navigazione – Abbandono della nave in pericolo). Essendo, tra l’altro, il naturale organizzatore e controllore delle modalità di sbarco dell’equipaggio e dell’eventuale personale trasportato, deve logicamente essere l’ultimo ad abbandonare la propria nave e il mancato rispetto di tale obbligo (giuridico) viene addirittura sanzionato penalmente: infatti, sempre ai sensi del Codice della navigazione, “il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni” (articolo 1097 del Codice della navigazione – Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante).
Fa da contorno a quanto appena detto il successivo articolo 1098 del Codice della navigazione, titolato “Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell’equipaggio”, ai sensi del quale “il componente dell’equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un anno. Alla stessa pena soggiace il componente dell’equipaggio dell’aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l’aeromobile in pericolo. Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni”.
Non me ne vogliano i colleghi della Marina, so benissimo che c’è altro da dire ma questo post non è stato scritto per loro … ma per chi conosce meno la materia e cerca solo qualche spunto per approfondire!
TCGC
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