Un collega mi ha domandato:“ … è vero che i medici militari possono svolgere un secondo lavoro? Se sì, dov’è scritto?” Iniziamo subito col dire che la risposta è sì! Per il resto, come al solito, bisogna dare una sbirciatina al Decreto Legislativo n.66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM). Tralasciando tutte le motivazioni poste alla base di tale importante eccezione (prima tra tutte quella dell’aggiornamento [1] professionale del medico militare in virtù della delicata funzione che è chiamato a svolgere), la normativa prevede sostanzialmente che al medico militare non applichino le incompatibilità previste per gli altri militari (per approfondire leggi qui!). Ciò significa che i medici militari, contrariamente a quanto accade per gli altri militari, possono legittimamente avere un secondo lavoro (sempre in ambito medico ovviamente [2]!) … svolgere cioè la propria professione medica privatamente al di fuori dell’orario di servizio. In tal senso l’articolo 210 del “Codice dell’ordinamento militare” che, “in deroga all’articolo 894, comma 1” del COM, prevede espressamente che “ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto [3] di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma”. L’ordinamento giuridico militare riconosce quindi al medico militare una “doppia anima” che gli deriva dal fatto di essere allo stesso tempo:
- un “militare-medico”, cioè un militare che svolge la propria professione (medica) nell’ambito del rapporto di lavoro con l’Amministrazione della Difesa [4], al pari quindi di ogni altro militare;
- un medico “in senso stretto” che, al di fuori dell’orario di servizio, può legittimamente prestare attività medico-specialistica in regime libero professionale. Naturalmente, permanendo il rapporto di lavoro con l’Amministrazione della Difesa, tale attività non deve essere incompatibile ovvero incidere sulla qualità delle prestazioni mediche svolte come militare.
Tanto premesso, sappiate infine che la legge attribuisce esplicitamente al medico militare una competenza certificativa esclusiva proprio in virtù del possesso contemporaneo di tali caratteristiche (di essere cioè, al contempo, sia un medico che un militare). Infatti, contrariamente a quanto accade per un “comune” medico, il medico militare ha specifiche competenze in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio/rinnovo della patente di guida [5] [6], della patente nautica [7] e del porto d’armi [8] … e questo anche in regime libero professionale (cioè privatamente!). Spero di aver risposto alla domanda … ad maiora!
TCGC
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[1]: in tal senso, tra gli altri, l’art. 209 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM) che nello stabilire che “gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le più spiccate virtù” prevede che questi “si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d’avanzamento presso la scuola di sanità militare o presso ospedali militari”.
[2]: altrimenti sarebbe soggetto alle consuete incompatibilità extraprofessionali, al pari di ogni altro militare (per approfondire leggi qui!).
[3]: questo non è l’unico divieto previsto per i medici militari. L’articolo 209, quarto comma, del COM vieta infatti “agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualità di medici militari, quando le visite: a) non sono previste da disposizioni di legge; b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 200; c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti”.
[4]: come avviene ad esempio, ai sensi dell’art. 200 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM), in materia di visite medico-legali:“1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l’opera degli ufficiali medici per visite medico-legali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:
a) per accertare l’esistenza, la natura e il grado di infermità sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita è fatta da un solo ufficiale medico;
b) per stabilire la reale esistenza dell’allegata inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l’accertamento si esegue mediante visita collegiale;
c) per verificare l’inabilità allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;
d) per constatare l’idoneità fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, se non è esplicitamente richiesto l’intervento di un collegio medico;
e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennità per motivi di salute; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall’autorità interessata;
f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore;
g) per accertare l’inabilità assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
h) per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;
i) per accertare l’idoneità fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;
l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;
m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermità dei dipendenti della pubblica amministrazione;
n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l’esercizio.
2. Le autorità o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell’ospedale militare o dell’infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l’infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell’istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare competente per territorio”.
[5]: art. 119, comma 2, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada” – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida:“l’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici”.
[6]: ai sensi dell’articolo 330, comma 2, del D.P.R. n. 495 del 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” i medici militari possono far parte delle le commissioni medico locali, previste all’art. 119, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo codice della strada” per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, tra gli altri, di mutilati e minorati fisici, di chi abbia superato i sessantacinque anni di età ed abbia la patente C o superiore e dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
[7]: art. 36, comma 3, del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto” – Giudizio di idoneità:“[…] 3. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall’allegato I, dall’ufficio dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all’estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno”.
[8]: art. 35, n.7, del Regio Decreto n. 773 del 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – cosiddetto T.U.L.P.S.): “Il questore subordina il rilascio del nulla osta [all’acquisto di armi] alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti”.