Anche se si è istintivamente portati a pensare che il Carcere militare sia riservato ai soli detenuti militari, in realtà non è affatto così! Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, gli “ospiti” di un Carcere militare sono dei “non” militari che, con ogni probabilità, hanno commesso reati comuni (cioè reati non militari). Facendo un poco di ordine sappiate che, ai sensi del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM), i detenuti “ricevibili” nel Carcere militare sono:

Tanto premesso, bisogna però considerare (e qui viene il bello!) che, ai sensi dell’articolo 79 [3] della legge 121 del 1981 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, possono scontare la propria condanna presso il Carcere militare anche gli appartenenti alle Forze di Polizia [4], su esplicita richiesta e qualsiasi sia il tipo di reato commesso … ed eccovi così svelato il mistero della presenza dei detenuti “non” militari nel Carcere militare!

Alcune brevi considerazioni prima di concludere:

  • è il COM, agli artt. 76 e seguenti, che indica le attività e le operazioni condotte all’interno degli “Stabilimenti militari di pena” sia in termini di Ordinamento penitenziario militare, sia di specifico carattere organizzativo [5];
  • quando a un militare detenuto presso il Carcere militare (in espiazione di pena militare o comune, non importa) viene applicata anche la pena accessoria della “degradazione” (per approfondire leggi qui!), questi non potrà più restarci: dovrà infatti essere trasferito presso un Istituto di detenzione non militare [6].

TCGC

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[1]: art. 80 del Codice dell’Ordinamento Militare – Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari:“1. Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria militare od ordinaria. 2. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 79, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121”.

[2]: art. 82 del Codice dell’Ordinamento Militare – Reclusori militari:“1. I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che espiano la pena della reclusione militare o, a loro richiesta, le pene detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall’articolo 79, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121 […]”.

[3]: art. 79 della legge n. 121 del 1981 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza” – Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale:“A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all’articolo 16 è scontata negli stabilimenti penali militari. La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all’articolo 266 del codice di procedura penale”.

[4]: ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121 del 1981 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, “[…] oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia […] Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato”.

[5]: peraltro, ai sensi dell’art. 531 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM): “1. L’Amministrazione fornisce ai graduati e ai militari di truppa, tradotti nelle carceri militari in attesa di giudizio, gli oggetti di corredo stabiliti, per gli appartenenti a ciascuna Forza armata, dal regolamento per l’organizzazione penitenziaria militare, e distribuisce altresì al personale militare arrestato e tradotto nelle carceri militari dopo la latitanza gli oggetti necessari per completare il vestiario. 2. Gli ufficiali e i sottufficiali, in attesa di giudizio nelle carceri militari, sono tenuti al pagamento del valore in denaro della razione viveri nell’importo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Tale importo è trattenuto sugli assegni spettanti e versato in tesoreria quale provento riassegnabile. Nel caso di proscioglimento le trattenute sono rimborsate. 3. I condannati alla reclusione militare sono avviati alle carceri militari con gli oggetti di corredo forniti dai reparti di appartenenza. Al termine della reclusione, i militari sono trasferiti agli organismi di destinazione con i predetti oggetti di corredo. 4. Gli ufficiali, i marescialli e i sergenti maggiori condannati alla reclusione militare cessano, dal giorno successivo alla data della sentenza di condanna, di appartenere al proprio organismo e sono assunti in forza dalle carceri militari fino all’ultimo giorno di detenzione nel carcere militare. 5. Al personale appartenente alle Forze di polizia detenuto nelle carceri militari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i militari delle Forze armate. Le spese di mantenimento del predetto personale sono rimborsate dalle amministrazioni da cui dipende, anche se tale personale detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o comunque sia stato cancellato dai ruoli di appartenenza. A tal fine, il Ministero della difesa determina annualmente la misura dell’assegno giornaliero. L’amministrazione alla quale appartiene il personale delle Forze di polizia rimborsa anche le spese di viaggio per il ritorno del personale ai corpi o ai comuni di residenza al termine della detenzione, le somme addebitate ai detenuti per danni, e non recuperate, le perdite di materiali, nonché quelle dipendenti da altre cause. I detenuti conservano l’equipaggiamento individuale, a eccezione della divisa speciale, che è sostituita da oggetti di corredo personali”.

[6]: art. 83 del Codice dell’Ordinamento Militare – Degradazione:“1. Se la condanna pronunciata dal giudice militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare competente dà comunicazione della sentenza al Ministero della giustizia, perché’ venga indicato in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto. 2. Se la condanna che importa la degradazione è stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l’esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario militare, nel quale il condannato si trova detenuto, l’ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato è assegnato. 3. Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento a cui il condannato è stato assegnato, il procuratore militare della Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato competente per l’esecuzione, richiede all’autorità amministrativa militare competente l’esecuzione della degradazione”.